(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 5 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il capo IX della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visto l'Art. 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 102 - 7864 del 25 novembre 2002; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: "Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualita' pregresse". Art. 1. Ambito di applicazione 1. Nelle more di una piu' complessiva rivisitazione delle misure dei canoni dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'Art. 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), la misura di ulteriori canoni minimi per le derivazioni per uso industriale e per il consumo umano e la rateizzazione delle annualita' pregresse.