(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del
                          5 dicembre 2002)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto il capo IX della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
    Visto  l'Art. 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n.
20;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale n. 102 - 7864 del
25 novembre 2002;

                                Emana
il seguente regolamento:

Regolamento  regionale  recante:  "Definizione  di  ulteriori  canoni
minimi  per  l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per
    il consumo umano e rateizzazione delle annualita' pregresse".

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Nelle more di una piu' complessiva rivisitazione delle misure
dei  canoni  dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche, il presente
regolamento  definisce,  in  attuazione  dell'Art.  15, comma 1 della
legge  regionale  5 agosto  2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno
2002),  la  misura  di ulteriori canoni minimi per le derivazioni per
uso  industriale  e  per  il  consumo  umano e la rateizzazione delle
annualita' pregresse.