(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 4 ottobre 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a 1. La Regione riconosce e garantisce la liberta' della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione. 2. Al fine di favorire l'esercizio di tale liberta' la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni. 3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della carta europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992. 4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinche' tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche. 5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse eta', scolare e adulta. 6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualita' dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.