(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del
                           4 ottobre 2002)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a
    1.  La  Regione riconosce e garantisce la liberta' della famiglia
nell'educazione  dei  figli  e  il  diritto allo studio per tutti gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi
sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
    2.  Al  fine  di favorire l'esercizio di tale liberta' la Regione
promuove   interventi  volti  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico,   sociale  e  culturale  che  si  frappongono  alla  piena
attuazione  dei  principi  indicati  al comma 1. La Regione, inoltre,
combatte,  ai  fini  della  tutela  dei fanciulli e dei giovani, ogni
forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale
e  sottopagato,  utilizzando  le  strutture  e  gli uffici periferici
preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.
    3.  La  Regione  riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla
crescita  equilibrata  della  loro  persona  nel  quadro dei principi
sanciti  dagli  articoli  8.33 e 8.37 della carta europea dei diritti
del fanciullo dell'8 luglio 1992.
    4.  La  Regione  garantisce su tutto il suo territorio il diritto
allo  studio  e promuove ogni condizione affinche' tale diritto possa
essere  esercitato  da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal
credo  religioso,  dalle  opinioni  politiche,  dalla  razza  e dalle
condizioni socio-economiche.
    5.  La  Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale
di  istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle
diverse eta', scolare e adulta.
    6.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati
a  garantire  il  diritto  allo  studio  e  la  qualita' dell'offerta
formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e
complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in
materia.