(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 7 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio2002, n. 2 1. L'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimita' sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico regionale), e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Poteri sostitutivi del difensore civico regionale. - 1. Il difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresi' i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) fino a quando l'esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato. Il difensore civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta. 2. La competenza del difensore civico regionale e' comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l'adempimento dei quali e' possibile l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).". 2. L'art. 4 della legge regionale n. 2/2002, e' abrogato. 3. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002, le parole: "i poteri di cui agli articoli 3 e 4 sono esercitati" sono sostituite dalle seguenti: "i poteri di cui all'art. 3 sono esercitati".