(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del
                           7 ottobre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
       Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio2002, n. 2
    1.   L'art.   3  della  legge  regionale  2 gennaio  2002,  n.  2
(Soppressione  del  comitato regionale di controllo e disposizioni in
materia  di cessazione dei controlli preventivi di legittimita' sugli
atti  degli  enti  locali  e  di esercizio dei poteri sostitutivi del
difensore civico regionale), e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3. Poteri sostitutivi del difensore civico regionale. - 1.
Il  difensore  civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso
espressamente  attribuiti  dalla legge regionale. Esercita altresi' i
poteri  sostitutivi  espressamente  ad  esso  attribuiti  dalla legge
statale anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione)  fino  a  quando  l'esercizio  di  detti poteri non sia
altrimenti  disciplinato.  Il  difensore  civico  regionale provvede,
previa  diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina
di commissario ad acta.
    2.  La  competenza  del  difensore  civico  regionale e' comunque
esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale,
per  l'adempimento  dei quali e' possibile l'attivazione di procedure
esecutive giurisdizionali.
    3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina
dei commissari nominati dalla Regione).".
    2. L'art. 4 della legge regionale n. 2/2002, e' abrogato.
    3.  Al  comma  5  dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002, le
parole:  "i  poteri  di cui agli articoli 3 e 4 sono esercitati" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "i  poteri  di  cui  all'art.  3  sono
esercitati".