(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento di un articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 1. Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 e' aggiunto il seguente articolo: - "Art. 37-bis esercizio delle deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979. 1. I provvedimenti di deroga di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE, in assenza di altre soddisfacenti soluzioni, sono adottati dalla giunta regionale, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'art. 9, comma 1, della dir 79/409/CEE. 2. I provvedimenti di deroga sono articolati per ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.). 3. I provvedimenti di deroga devono indicare le specie oggetto della deroga, i mezzi, gli impianti e metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza, fermo restando quanto disposto dall'art. 51. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalla giunta regionale d'intesa con gli A.T.C. 4. I provvedimenti di deroga sono applicati per periodi determinati, previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS). 5. I provvedimento di deroga non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. 6. I prelievi effettuati ai sensi dei provvedimenti di deroga sono indicati giornalmente sul tesserino venatorio regionale. 7. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. 8. La relazione di cui al comma 7 e' altresi' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari e al consiglio regionale".