(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del
                          18 ottobre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Inserimento di un articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
    1.  Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 e' aggiunto il
seguente  articolo:  -  "Art. 37-bis esercizio delle deroghe ai sensi
dell'art.  9  della  direttiva  79/409/CEE del consiglio del 2 aprile
1979.  1.  I  provvedimenti  di  deroga  di cui all'art. 9 della dir.
79/409/CEE,   in  assenza  di  altre  soddisfacenti  soluzioni,  sono
adottati  dalla  giunta  regionale, nel rispetto dei principi e delle
finalita'  di  cui  agli  articoli  1  e  2  della  dir.  79/409/CEE,
esclusivamente per le ragioni indicate all'art. 9, comma 1, della dir
79/409/CEE.
    2.  I  provvedimenti  di  deroga  sono articolati per ogni ambito
territoriale di caccia (A.T.C.).
    3.  I  provvedimenti  di deroga devono indicare le specie oggetto
della deroga, i mezzi, gli impianti e metodi di prelievo autorizzati,
le  condizioni  di  rischio,  le  circostanze di tempo e di luogo del
prelievo,   il   numero  dei  capi  giornalmente  e  complessivamente
prelevabili   nel  periodo,  i  controlli,  le  forme  e  gli  organi
incaricati  della vigilanza, fermo restando quanto disposto dall'art.
51. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalla
giunta regionale d'intesa con gli A.T.C.
    4.   I   provvedimenti  di  deroga  sono  applicati  per  periodi
determinati,   previo  parere  dell'Istituto  nazionale  della  fauna
selvatica (INFS).
    5.  I  provvedimento  di  deroga  non  possono  avere comunque ad
oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
    6.  I  prelievi  effettuati  ai sensi dei provvedimenti di deroga
sono indicati giornalmente sul tesserino venatorio regionale.
    7.  Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale trasmette
al  Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli
affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro
delle  politiche  agricole  e forestali, al Ministro per le politiche
comunitarie,  all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di
cui al presente articolo.
    8.  La  relazione  di  cui  al comma 7 e' altresi' trasmessa alle
competenti commissioni parlamentari e al consiglio regionale".