(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 22 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/leg., registrato alla corte dei conti in data 1 luglio 2000, reg. 1, foglio 7, come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg., registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2001, reg. 1, foglio 11 e dal decreto del presidente della giunta provinciale 1 ottobre 2001, n. 31-82/Leg., registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 2001, reg. 1, foglio 20; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2251 di data 20 settembre 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., come inserito dall'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg., e' sostituito dal seguente: "Art. 9-bis (Modalita' per la rendicontazione). - 1. Nel caso di accordi di programma. di cui all'art. 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, come introdotto dal comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, l'Universita' degli studi di Trento presenta annualmente alla provincia copia del proprio conto consuntivo nell'ambito del quale dovra' trovare separata evidenza, oppure dovra' essere prodotto in allegato, lo stato di attuazione dell'accordo in vigore. Gli accordi di programma possono prevedere la presentazione di ulteriore documentazione. 2. Qualora l'Universita' non provveda alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, la giunta provinciale fissa un termine per il relativo adempimento. Fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori disposizioni previste dagli accordi di programma, in caso di mancato rispetto del medesimo termine la giunta provinciale puo' provvedere alla sospensione dei pagamenti in favore dell'Universita'.".