(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 32 del 30 luglio 2002)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Modifiche  della  legge  provinciale  21 gennaio  1987, n. 2, recante
"Norme  per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma
                            di Bolzano".
    1. Dopo l'art. 20-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n.
2, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    "Art.  20-ter (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e
da  amministrazioni  statali)  -  1.  I beni immobili trasferiti alla
provincia  in forza dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320,
e 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine
decrescente di preferenza:
      a) ai  comuni,  alle  comunita'  comprensoriali, ai consorzi di
comuni  o  ad  altri  enti  pubblici,  a  condizione  che  gli stessi
destinino  i  beni  al  perseguimento dei propri fini istituzionali o
comunque al perseguimento di finalita' di pubblico interesse; qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 20, la cessione puo' avvenire
a titolo gratuito;
      b) alle   persone   che  dimostrino  di  avere  un  diritto  di
prelazione  ai  sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a persone
che  dimostrino  di  coltivare  il  fondo, in qualita' di coltivatore
diretto,  da  prima  dell'entrata  in  vigore del decreto legislativo
21 dicembre  1998, n. 495, ovvero del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 320, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano ceduto
fondi   rustici;   cessioni   nel  pubblico  interesse  non  sono  da
considerare alienazioni ai sensi della presente lettera;
      c) alle persone o loro successori legali, che dimostrino che il
bene   era   stato   loro   espropriato   da   parte  dallo  Stato  o
dall'amministrazione statale;
      d) alle   persone   che  dimostrino  di  avere  un  diritto  di
prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817.
    2.  La  giunta  provinciale puo' illimitatamente vendere immobili
sulla  base  del valore di stima a persone di cui al comma 1, lettere
b) e d), se il loro valore stimato dall'ufficio estimo provinciale e'
inferiore al limite fissato dall'art. 16, comma 2, lettera a).
    3.  Le  disposizioni  di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1
non trovano applicazione per i beni gia' destinati urbanisticamente a
zone  per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici o
per attrezzature collettive ovvero qualora gli stessi vengono dati in
permuta dalla giunta provinciale.
    4.  Per  i beni immobili che la giunta provinciale intende cedere
sono  formati  degli  elenchi  distinti  per comuni. Gli elenchi sono
pubblicati  per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio sono
ubicati  i  beni.  Coloro  che  intendono  far  valere  un  titolo di
preferenza, devono comunicare un tanto per iscritto alla ripartizione
provinciale  amministrazione  del  patrimonio,  entro  tre  mesi  dal
termine della pubblicazione, pena la decadenza.
    5.  La  deliberazione  della  giunta  provinciale  che dispone il
trasferimento  del  bene  a  un  comune  o  ad un altro ente pubblico
costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.
    2.  Dopo  la  terza lineetta del comma 1 dell'art. 26 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e' aggiunta la seguente lineetta:
    "la  legge  provinciale  29 novembre  1973,  n.  84, e successive
modifiche".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 16 luglio 2002
                             DURNWALDER