(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 25 giugno 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  21 luglio  1971,  n. 27 e successive
modificazioni  che all'art. 12-bis autorizza l'effettuazione di tutti
i pagamenti afferenti le spese di funzionamento e gestione del centro
regionale  di  catalogazione  e  restauro,  previste  ai  sensi degli
articoli 1, 2, 5 e 7 della legge regionale medesima mediante aperture
di  credito a favore di funzionari delegati, da disporre da parte del
direttore regionale dell'istruzione e della cultura;
    Vista  la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio
2001;
    Vista  la  delibera  n.  266  del 3 febbraio 2003 con la quale il
centro  regionale  di  catalogazione e restauro dei beni culturali e'
stato equiparato a servizio con sede in Passariano - Udine;
    Visto  il  testo  regolamentare  all'uopo  predisposto dal centro
stesso;
    Visti  la  legge ed il regolamento di contabilita' generale dello
Stato;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1187 del
29 aprile 2003;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento recante norme relative alle spese di
funzionamento  e  gestione  del  centro  regionale di catalogazione e
restauro'  dei  beni culturali di Villa Manin», nel testo allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entrera' in vigore lo stesso giorno.
      Trieste, 23 maggio 2003
                               GUERRA

Regolamento  recante  norme  relative  alle  spese di funzionamento e
gestione  del  centro  regionale di catalogazione e restauro dei beni
                      culturali di Villa Manin.

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.   Il   presente   regolamento  ha  per  oggetto  le  spese  di
funzionamento  e  gestione  che il centro sostiene ai sensi dell'art.
12-bis  della  legge  regionale  21  luglio  1971, n. 27 e successive
modificazioni.

                               Art. 2.
                          Spese ammissibili

    1. Rientrano tra le spese ammissibili quelle riguardanti:
      a) spese  generali: energia elettrica, utenze telefoniche, fax,
internet, spese postali e telegrafiche, canoni fotocopiatrice, canoni
di  manutenzione  della  banca  dati  dei  beni  culturali,  spese di
pulizie,  spese  per  acquisto di materiali di cancelleria, stampa di
inviti,   atti   e   documenti,   riproduzioni  fotocopiate  grafiche
fotografiche  microfilm  e  pagamento  relativi  diritti anche per la
pubblicazione,   spese   di  rilegatura.  Acquisto  di  attrezzature,
apparecchiature e mobili per ufficio. Spese di assicurazione, INAIL -
INPS  relative ai locali, allievi, stagisti ed incaricati esterni che
svolgono  attivita' per il centro. Spese per l'ordinaria manutenzione
dei  locali  del  centro, nonche' quelle che si rendessero necessarie
per  il  funzionamento  dei  laboratori incluse quelle previste dalla
legge   n.   626/1994   ivi   compreso  l'acquisto  di  materiale  ed
attrezzature necessarie;
      b) spese  per  la  catalogazione:  spese  per la gestione ed il
funzionamento  del  sistema  informativo regionale dei beni culturali
comprese  quelle  per  l'acquisto  di  attrezzature, apparecchiature,
programmi  e  l'affidamento di incarichi per la fornitura di servizi,
manutenzione ed incremento del sito intranet e internet, spese per la
conservazione  delle  schede  cartacee  del  catalogo  e dei relativi
allegati, spese per borse di ricerca e l'affidamento per incarichi di
catalogazione;
      c) spese per il restauro e spese per ricerche interdisciplinari
finalizzate  alla conoscenza ed all'approfondimento delle metodologie
di    restauro:   spese   per   l'attivazione,   l'allestimento,   il
funzionamento  e  la  manutenzione  dei  laboratori di restauro e dei
laboratori  diagnostici,  spese  per  le  esercitazioni  pratiche  di
restauro  effettuate  dagli allievi su opere d'arte ubicate fuori dal
laboratorio  stesso,  spese  per  l'acquisto e il noleggio di arredi,
attrezzature ed apparecchiature specializzate per i laboratori, spese
per l'acquisto di materiali e prodotti necessari ai funzionamento dei
laboratori ed al restauro delle opere, spese per montaggio smontaggio
e  nolo  delle impalcature necessarie per permettere le esercitazioni
di  restauro  su  opere  d'arte ubicate fuori dai laboratori di Villa
Manin  comprese  le  spese  per l'acquisto o il noleggio di materiali
attrezzature  ed  apparecchiature,  spese  per  il  restauro di opere
d'arte affidate a restauratori anche esterni comprensive dei relativi
trasporti  e oneri assicurativi programmate nei laboratori, spese per
la   fornitura  di  servizi  specialistici  necessari  ai  laboratori
direstauro  e  diagnostici  da parte di restauratori e professionisti
esterni,  spese  per  il  responsabile  del servizio di prevenzione e
protezione  e  servizi  previsti  dalla legge n. 626/1994 conferiti a
consulenti  esterni per l'attivita' svolta nei laboratori di restauro
e diagnostici;
      d) spese  per indagini conoscitive e per ricerche archeologiche
anche  mediante  attivita' di scavo: spese per allestimento cantiere,
acquisto attrezzature, noleggio mezi meccanici (escavatore) operatori
specializzati,  collaboratori  volontari  (per studenti: spese pasti,
rimborso benzina) rilevamenti fotografici ed assicurazioni;
      e) spese per la salvaguardia, la conoscenza, la valorizzazione:
spese  per  la  stampa  di quaderni e pubblicazioni del centro per la
rivista  della  scuola  di  restauro  e tesi degli allievi, spese per
l'acquisto  copie  di  pubblicazioni  che riguardano la salvaguardia,
conoscenza,  valorizzazione  dei  beni  culturali;  spese riguardanti
l'incarico  a  studiosi  esterni  per  testi  scritti  necessari  per
migliorare  la qualita' scientifica delle pubblicazioni; spese per la
progettazione  e  realizzazione di audiovisivi, CD ROM e DVD relativi
alla  promozione  ed  alla  conoscenza  dei beni culturali, spese per
organizzazione e partecipazione a convegni, fiere e mostre e seminari
di  studio);  come  di  seguito  specificato: affitto ed allestimento
della   sala   adibita   alle  riunioni,  installazioni  di  impianti
microfonici  e  di registrazione, stampa ed inviti, programmi, buste,
documentazioni,  manifesti,  locandine  e simili, fornitura pannelli,
striscioni   e   cartelloni,  ideazioni  grafiche,  fotocomposizioni,
predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, compensi e rimborsi per
collaborazioni   scientifiche,  allacciamenti  telefonici,  spese  di
trasporto  uso  fotocopiatrici,  uso  lavagne  luminose e quant'altro
necessario  per  la migliore riuscita delle manifestazioni. Spese per
colazioni   di   lavoro   organizzate   nella  sede  del  centro  con
rappresentanti   di   enti,   istituzioni  scientifiche  e  culturali
nell'espletamento dei compiti istituzionali del centro;
      f) spese per la biblioteca specializzata: spese per acquisto di
libri,   riviste,   giornali,   attrezzature  ed  arredi,  spese  per
l'informatizzazione  della biblioteca compreso l'acquisto di Hardware
e  software  necessari,  spese  per  l'affidamento  di  incarichi  di
catalogazione libraria;
      g) spese   per   l'assunzione,   lo  sviluppo,  la  stampa,  la
digitalizzazione,   la   masterizzazione   di  fotografie  (negativi,
diapositive ecc.) e per la fornitura di attrezzature, apparecchiature
arredi  e  materiali di conservazione per il laboratorio e l'archivio
fotografico.  Spese  per  assunzioni  sviluppo e stampa di fotografie
analogiche, digitali e diapositive da parte di professionisti esterni
per il completamento delle schede di catalogo;
      h) spese  per  la formazione, studio e ricerca: spese per corsi
di  formazioni,  studi  e  ricerca  per  nuovi  catalogatori  di beni
culturali;  spese  per  corsi  di  formazione  di studi e ricerca per
promuovere  la  conoscenza,  salvaguardia,  valorizzazione  dei  beni
culturali;  spese  per  cicli  di  studio  pluriennali  per formare i
restauratori professionali di beni culturali; corsi trevi di studio o
stages  di  alta  specializzazione  nel settore conservativo dei beni
culturali  comprensivo  del know how nella nuova tecnologia applicata
al  restauro.  Nei  punti  sopracitati  sono  comprese  le  spese per
incarichi:   a   docenti   esperti   e  professionisti  esterni,  per
insegnamenti  applicativi  e,  o teorici, spese per sussidi didattici
anche  a  mezzo  internet  e  quant'altro  necessario per la migliore
riuscita dei corsi sopracitati;
      i) spese  derivanti  dalla  funzione  del  centro  quale organo
tecnico  scientifico  per  gli  interventi  sul patrimonio culturale:
incarichi   ad   esperti  e  professionisti  esterni  per  consulenze
specialistiche  nel  settore  dei  beni  culturali per catalogazione,
monitoraggio,  sopralluoghi,  progetti,  relazioni  e  verifica della
corretta   progettazione   ed   esecuzione  dei  lavori  relativi  ai
contributi concessi dalla Regione nel settore sopracitato;
      j) tutte  le  spese in genere connesse al funzionamento ed alla
gestione del centro di catalogazione e restauro dei beni culturali e,
in  particolare  alle  esigenze della catalogazione, inventariazione,
restauro, ricerca archeologica e relative attivita' di formazione, di
salvaguardia, conoscenza e valorizzazione.
    2.  Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti della
disponibilita' di bilancio.

                               Art. 3.
                          Limiti di importo

    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa.da eseguirsi ai sensi del
presente regolamento non puo' superare al netto di ogni onere fiscale
l'ammontare di:
      a) euro  40.000,00  per  le  spese  riguardanti  l'acquisto  di
attrezzature ed apparecchiature specialistiche previste nei punti b),
c) e g) dell'art. 2;
      b) euro  40.000,00  per  le spese riguardanti stampe e acquisto
copie di pubblicazioni del centro di cui al punto e) dell'art. 2;
      c) euro  40.000,00  per le spese riguardanti incarichi a ditte,
professionisti esperti esterni per fornitura di servizi specialistici
per  il  sistema  informativo  regionale dei beni culturali di cui al
punto b) dell'art. 2;
      d) euro   25.000,00  per  le  spese  riguardanti  il  punto  i)
dell'art. 2;
      e) euro 15.000,00 per tutte le altre voci di spese previste nei
punti da a) a j) dell'art. 2.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dal
comma 1.

                               Art. 4.
               Competenze per l'esecuzione delle spese

    1.  Le  spese  di  cui  all'art.  2  sono  disposte dal direttore
regionale  dell'istruzione  e della cultura attraverso l'emissione di
ordini  di  accreditamento  a  favore  di  un dipendente regionale di
categoria D nella veste di funzionario delegato.

                               Art. 5.
                 Modalita' di esecuzione delle spese

    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle
spese di cui all'art. 2 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno
tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma 1 contengono la descrizione
dell'oggetto  del  contratto, le condizioni generali che lo regolano,
nonche'     ogni     altra     condizione     ritenuta     necessaria
dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.

                               Art. 6.
                Ricorso ad un determinato contraente

    1. E' consentito il ricorso a un determinato contraente:
      a) nei casi di unicita', urgenza delle forniture e specificita'
dei servizi nel settore dei beni culturali, previsti dall'art. 2;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non superi l'importo di euro 5.000,00 al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo del bene da acquistare sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Salvo  i casi di cui al comma 1, lettere c) e d), ai fini del
presente  articolo  e'  richiesto il parere di congruita' espresso, a
seconda   della  fornitura  richiesta,  dal  dirigente  del  servizio
competente per materia.

                               Art. 7.
                        Ordinazione dei beni

    1.  L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato
su  proposta  del  direttore di servizio del centro mediante lettera,
buono   d'ordine   o   altro   atto  idoneo  secondo  gli  usi  della
corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'art. 5, comma 2, e' redatta, per gli ordini superiori a 1000 euro
in  duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e
l'altra,     sottoscritta    per    accettazione,    e'    restituita
all'amministrazione.

                               Art. 8.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato stesso.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento  relativo  a  provviste minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.

                               Art. 9.
                             R i n v i o

    1.  Per quanto non espressamente previsto, si osservano in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' di Stato.

                              Art. 10.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                   Visto il vicepresidente: Guerra