(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a 1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalita' di lucro costituite ed in attivita' da almeno 70 anni, e in tal senso definite "Associazioni sportive storiche". 2. La Regione Piemonte riconosce particolare rilevanza alle Associazioni di cui al comma 1, la cui sede sociale sia situata da almeno 50 anni nel medesimo edificio.