(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del
                          24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a
    1.  La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello
statuto,  riconosce,  promuove  e diffonde i valori storici, sociali,
educativi,  culturali  e  sportivi  delle  Associazioni  sportive non
aventi  finalita'  di  lucro  costituite ed in attivita' da almeno 70
anni, e in tal senso definite "Associazioni sportive storiche".
    2.  La  Regione  Piemonte  riconosce  particolare  rilevanza alle
Associazioni  di  cui  al comma 1, la cui sede sociale sia situata da
almeno 50 anni nel medesimo edificio.