(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  15 gennaio 1991, n. 30, concernente "Disciplina
della riproduzione animale";
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  predetta  legge n.
30/1991, emanato con il decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172;
    Vista  la  legge  3 agosto  1999,  n.  280,  recante  modifiche e
integrazioni alla ripetuta legge n. 30/1991;
    Visto il decreto del Ministero della sanita', emanato in concerto
con  il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 19 luglio
2000, n. 403, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento di
esecuzione  della  legge n. 30/1991, ed e' stato altresi' abrogato il
precedente  regolamento  di  cui  al  citato  decreto ministeriale n.
172/1994;
    Vista  la  legge  regionale  26 agosto  1996,  n. 33, concernente
"Norme  regionali  di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30
concernente  "Disciplina  della  riproduzione  animale".  Abrogazione
della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54";
    Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in particolare
i  commi  da  17  a  20 dell'Art. 7, con i quali sono state apportate
modificazioni  e  integrazioni agli articoli 1 e 2 della citata legge
regionale n. 33/1996;
    Considerato  che, il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n.
33/1996  prevede  che  il  presidente  della  Regione  emani apposito
regolamento  regionale  al  fine della attuazione delle norme statali
legislative e regolamentari sopra citate;
    Visto   il   proprio  decreto  25 ottobre  1996,  n.  0389/Pres.,
registrato  alla  Corte dei conti il 18 novembre 1996, al registro n.
2,  foglio  n.  203,  con  il quale e' stato approvato il regolamento
regionale di attuazione del decreto ministeriale n. 172/1994;
    Considerato  che, a seguito dell'emanazione del precitato decreto
ministeriale   n.   403/2000,  nonche'  delle  modifiche  legislative
apportate  con i gia' citati commi da 17 a 20 dell'Art. 7 della legge
regionale  n.  13/2002, si rende necessario sostituire il regolamento
approvato  con  il  precitato  decreto  del  Presidente  della giunta
regionale  n.  0389/Pres./1996  con  un  nuovo regolamento al fine di
adeguare la disciplina regionale in materia alle nuove disposizioni;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto   l'Art.   42   dello   statuto   della   Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 2002,
n. 3521;
                              Decreta:
    E'  approvato il "Regolamento di attuazione dell'Art. 2, comma 1,
della   legge   regionale  26 agosto  1996,  n.  33,  in  materia  di
riproduzione  animale",  nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 novembre 2002
                                TONDO