(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      162 del 25 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Procedure di localizzazione
    1.  Al  fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la
salvaguardia  del  territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente,
nel  rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali
della  legislazione  statale  in materia, le disposizioni della legge
regionale  31 ottobre 2000, n. 30 (norme per la tutela della salute e
la  salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si
applicano  anche  alle  infrastrutture  di telecomunicazioni definite
strategiche   dal   decreto  legislativo  4 settembre  2002,  n.  198
(disposizioni    volte   ad   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture    di    telecomunicazioni    strategiche    per    la
modernizzazione  e  la sviluppo del Paese, a norma dell'Art. 1, comma
2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
    2.   Parimenti   per  la  localizzazione  e  realizzazione  delle
infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le
disposizioni  regionali  in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.
    3. Le funzioni di cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale
n.   30/2000   sono   validamente  esercitate  dal  comitato  tecnico
provinciale  per  l'emittenza  radio  e televisiva con la presenza di
almeno cinque dei suoi componenti.