(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 162 del 25 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Procedure di localizzazione 1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e la sviluppo del Paese, a norma dell'Art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443). 2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia. 3. Le funzioni di cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale n. 30/2000 sono validamente esercitate dal comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.