(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 26 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della costituzione, regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attivita' edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. 2. Nel disciplinare l'attivita' edilizia la presente legge: a) da' attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, attraverso l'asseverazione di conformita' degli interventi e l'affidamento della responsabilita' dell'intero processo ad un'unica struttura comunale; b) persegue il miglioramento della qualita' edilizia, attraverso la previsione, di requisiti prestazionali delle opere, volti ad assicurarne la sicurezza, l'igiene e la fruibilita'; c) favorisce l'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la tutela delle risorse ambientali e del patrimonio di valore storico-architettonico. 3. Sono fatte salve le procedure e le modalita' di verifica in materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato e integrato.