(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      163 del 26 novembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute
nel    titolo   V   della   costituzione,   regola   nel   territorio
dell'Emilia-Romagna   l'attivita'   edilizia   e  gli  interventi  di
trasformazione   del   territorio  disciplinati  dagli  strumenti  di
pianificazione urbanistica comunale.
    2. Nel disciplinare l'attivita' edilizia la presente legge:
      a) da'    attuazione   ai   principi   di   semplificazione   e
accelerazione   dei   procedimenti,   attraverso  l'asseverazione  di
conformita'  degli  interventi  e l'affidamento della responsabilita'
dell'intero processo ad un'unica struttura comunale;
      b) persegue   il   miglioramento   della   qualita'   edilizia,
attraverso  la  previsione,  di  requisiti prestazionali delle opere,
volti ad assicurarne la sicurezza, l'igiene e la fruibilita';
      c) favorisce  l'uso  razionale  dell'energia, la valorizzazione
delle  fonti  rinnovabili  e la tutela delle risorse ambientali e del
patrimonio di valore storico-architettonico.
    3.  Sono  fatte  salve le procedure e le modalita' di verifica in
materia  di  sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, ai sensi
del  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, come modificato e
integrato.