(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, il quale a partire dall'anno accademico 2001-2002, autorizza l'amministrazione regionale a concedere un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei regionali, che, al termine di ciascun anno accademico, abbiano superato gli esami di ammissione all'anno successivo e, per l'ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il diploma; Posto che, come previsto dal medesimo comma 18 dell'Art. 5 della legge regionale sopra citata, l'ammontare del predetto assegno, tenuto conto dello stanziamento di bilancio nonche' delle modalita' di concessione ed erogazione, vanno stabiliti con regolamento; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3757 del 5 novembre 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e sui criteri e modalita' di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'Art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 novembre 2002 TONDO