(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 20 novembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002,
il   quale   a  partire  dall'anno  accademico  2001-2002,  autorizza
l'amministrazione regionale a concedere un assegno di studio annuo ai
soggetti  iscritti  al  corso di diploma universitario per infermiere
professionale degli Atenei regionali, che, al termine di ciascun anno
accademico,   abbiano  superato  gli  esami  di  ammissione  all'anno
successivo  e,  per l'ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il
diploma;
    Posto  che, come previsto dal medesimo comma 18 dell'Art. 5 della
legge  regionale  sopra  citata,  l'ammontare  del  predetto assegno,
tenuto  conto  dello stanziamento di bilancio nonche' delle modalita'
di concessione ed erogazione, vanno stabiliti con regolamento;
    Visto  l'Art.  30  della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3757 del
5 novembre 2002;
                              Decreta:
      E'    approvato    il    "Regolamento    sulla   determinazione
dell'ammontare e sui criteri e modalita' di concessione ed erogazione
dell'assegno di studio annuo di cui all'Art. 5, comma 18, della legge
regionale  25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002)", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 novembre 2002
                                TONDO