(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare
il  comma  2,  dell'Art.  90-bis,  come introdotto dall'Art. 3, della
legge  regionale  19 giugno  1995,  n. 24, che demanda ad un apposito
regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruita';
    Visto  l'Art. 48 della legge regionale n. 14/2002 che prevede che
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a promuovere attivita' di
formazione    del    personale   regionale,   delle   amministrazioni
aggiudicatrici   e   in  genere  degli  operatori  del  settore,  con
particolare  riferimento alla sicurezza, a svolgere studi e ricerche,
organizzare  convegni,  affidare  incarichi,  acquisire e' diffondere
documentazione e dati;
    Ritenuto   necessario   provvedere   a  predisporre  un  apposito
regolamento per le necessita' della direzione regionale dell'edilizia
e  dei  servizi tecnici che procede alla stipula di diversi contratti
in  relazione  a  forniture e servizi per compiti istituzionali nelle
materie  di  competenza  della direzione stessa, quali in particolare
acquisti,   consulenze,   ricerche   di   mercato,  studi,  indagini,
pubblicazioni, organizzazione di convegni e conferenze;
    Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla suddetta
direzione regionale;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 3675 del 30
ottobre 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per  l'espressione dei pareri di
congruita'  e  di  conformita' di cui e' parte la direzione regionale
dell'edilizia  e  dei  servizi  tecnici,  in  attuazione del comma 2,
dell'Art.  90-bis,  della  legge regionale n. 7/1988, come introdotto
dall'Art.  3 della legge regionale n. 24/1995», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 novembre 2002
                                TONDO