(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale n. 20/1991, e' sostituito dal seguente: Art. 3. 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma di regolamento interno del consiglio, e' previsto un contributo mensile, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale consistente: a) in una quota fissa di Euro 1.125,00 ; b) in una quota variabile calcolata nel modo seguente, in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare: - Euro 450,00 per ogni unita' fino a quattro consiglieri; - Euro 375,00 per ogni altra unita'; c) in una quota fissa di Euro 1.500,00 per spese di aggiornamento, di stampa, di studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, noncbe' per la dffusione nella societa' civile della conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari. 2. Le quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 saranno aggiornate annualmente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. 3. Nei limiti delle somme di cui al comma 1, i gruppi possono aprire propri uffici territoriali. L'autorizzazione all'eventuale assegnazione di locali e di attrezzature e' deliberata dall'ufficio di presidenza.