(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del
                          31 dicembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  3 della legge regionale n. 20/1991, e' sostituito dal
seguente:

                               Art. 3.
    1.  Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito
a  norma  di  regolamento  interno  del  consiglio,  e'  previsto  un
contributo  mensile,  a carico dei fondi a disposizione del consiglio
regionale consistente:
      a) in una quota fissa di Euro 1.125,00 ;
      b) in  una  quota  variabile  calcolata  nel  modo seguente, in
relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare:
        - Euro 450,00 per ogni unita' fino a quattro consiglieri;
        - Euro 375,00 per ogni altra unita';
      c) in   una   quota   fissa  di  Euro  1.500,00  per  spese  di
aggiornamento,  di  stampa,  di  studio e documentazione, comprese le
acquisizioni   di   consulenze   qualificate   e   la  collaborazione
professionale  di  esperti,  noncbe'  per la dffusione nella societa'
civile della conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari.
    2.  Le  quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 saranno
aggiornate  annualmente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata
in   vigore  della  presente  legge,  mediante  l'applicazione  delle
variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.
    3.  Nei  limiti  delle  somme di cui al comma 1, i gruppi possono
aprire  propri  uffici  territoriali.  L'autorizzazione all'eventuale
assegnazione  di  locali e di attrezzature e' deliberata dall'ufficio
di presidenza.