(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del
                          29 novembre 2002)

                           REGIONE SICILIA

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi

    1.  In  attuazione  degli  articoli 3 e 34 della Costituzione, ai
sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello statuto,
della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  maggio  1985,  n.  246, la Regione
esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi
universitari,  al fine di contribuire al loro potenziamento e massima
diffusione,  nonche'  al  fine  di  rimuovere  gli ostacoli di ordine
economico  e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso
e  nella  frequenza  dei  corsi,  e  in particolare per consentire ai
capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi
piu' alti degli studi.
    2.   Al   fine  di  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio
universitario  gli  interventi in materia sono rivolti in particolare
a:
      a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei
corsi  di  studio  universitari  e  degli  altri  corsi di istruzione
superiore,   anche   in   relazione  alla  situazione  occupazionale,
assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali;
      b) agevolare  l'accesso  e  la  frequenza dei predetti corsi di
istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli
privi  di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale
e  strutturale  che  determinano  lo scarso rendimento e l'abbandono,
anche  al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile
e professionale;
      e) sostenere     le     universita'    nell'organizzazione    e
nell'erogazione   dei   propri   servizi,   in  modo  da  potenziarne
l'efficacia,  predisponendo  altresi',  mediante  opportune intese, i
servizi necessari per agevolare la didattica a distanza;
      d) promuovere   e   sostenere   lo   svolgimento  di  attivita'
culturali,  sportive  e ricreative destinate agli studenti, favorendo
una piena integrazione della comunita' universitaria con la comunita'
civile;
      e) favorire la mobilita' studentesca e lo scambio di esperienze
tra  le  diverse  realta'  formative,  con  particolare  riguardo  ai
programmi di mobilita' internazionale per ogni livello di studi;
      f) rendere  effettiva,  mediante  sostegni  economici,  sussidi
didattici  appropriati  e interventi strutturali volti al superamento
delle   barriere   architettoniche,   la   possibilita'   di  accesso
all'istruzione  superiore  delle  persone  disabili  e  la loro piena
integrazione.