(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 29 novembre 2002) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonche' al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 2. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario gli interventi in materia sono rivolti in particolare a: a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali; b) agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale; e) sostenere le universita' nell'organizzazione e nell'erogazione dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresi', mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza; d) promuovere e sostenere lo svolgimento di attivita' culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunita' universitaria con la comunita' civile; e) favorire la mobilita' studentesca e lo scambio di esperienze tra le diverse realta' formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilita' internazionale per ogni livello di studi; f) rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento delle barriere architettoniche, la possibilita' di accesso all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena integrazione.