(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 6 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione con la presente legge favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione di studi della pericolosita' del territorio e della vulnerabilita' degli edifici, lo svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione di contributi e altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli oneri di concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e delle imposte locali, nonche' la diffusione della conoscenza delle problematiche di prevenzione.