(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del
                          6 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1. La Regione con la presente legge favorisce la realizzazione di
interventi  di  prevenzione  sismica,  attraverso  l'effettuazione di
studi della pericolosita' del territorio e della vulnerabilita' degli
edifici,  lo  svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione
di  contributi e altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli
oneri  di  concessione  di  cui  alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
delle  imposte  locali,  nonche' la diffusione della conoscenza delle
problematiche di prevenzione.