(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 128 del 31 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica. 1. All'Art. 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, "Rideterminazione del termine previsto dall'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 luglio 2003". 2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attivita' stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree gia' dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree gia' destinate a zone territoriali omogenee di tipo D. 4. Al fine di consentire un equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relativi a fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale. 5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non e' altresi' consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attivita' produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attivita' stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. 7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non e' consentita l'adozione di piani di area. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni e fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, operano i seguenti limiti: a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilita' delle zone agricole", e' consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l'azienda, in forma singola o associata, nonche' ai loro familiari fino al primo grado, purche' esercitanti l'attivita' agricola nella medesima azienda; b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, e' ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico, fatte salve le richieste di nuove edificazioni relative agli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006, approvato dalla Commissione UE con decisione (CE) n. 2904 del 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e dai relativi bandi; c) gli indici di densita' edilizia di cui alla lettera e) dell'Art. 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applicano anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo Art. 3.