(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 128 del
                          31 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione
del  termine  previsto  dall'Art.  58, comma 2, della legge regionale
13 aprile   2001,   n.   11   "Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  alle  autonomie  locali  in  attuazione  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112"  e disposizioni transitorie in
                        materia urbanistica.
    1.  All'Art.  1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n.
10,  "Rideterminazione  del  termine  previsto dall'Art. 58, comma 2,
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni
e  compiti  amministrativi  alle  autonomie  locali in attuazione del
decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112", le parole "31 dicembre
2002" sono sostituite con le parole "31 luglio 2003".
    2.  Fino  all'entrata  in vigore della nuova legge urbanistica di
cui  all'Art.  58,  comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11,  non  e'  consentita  l'adozione  di strumenti urbanistici o loro
varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O.
D),  ovvero  all'ampliamento  di quelle esistenti, che non si rendano
indispensabili per adeguare le attivita' stesse ad obblighi derivanti
da normative regionali, statali o comunitarie.
    3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2, e' consentita
l'adozione  di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla
previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento
di  quelle  esistenti,  qualora  i comuni e le provincie interessati,
previo   accordo,   procedano   alla   pianificazione  coordinata  di
insediamenti   produttivi   in   aree   gia'   dotate   di   adeguate
infrastrutture  e  che  siano  preferibilmente  contigue ad aree gia'
destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.
    4.  Al  fine  di  consentire  un  equa ripartizione delle risorse
finanziarie   provenienti   dalle  imposte  comunali  sugli  immobili
relativi  a  fabbricati  situati  in  zone  produttive  (Z.T.O. D), i
comuni,  in  sede  di  accordo di cui al comma 3, convengono tra loro
come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale.
    5.  Fino  all'entrata  in vigore della nuova legge urbanistica di
cui  all'Art.  58,  comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11,  non e' altresi' consentita l'adozione di strumenti urbanistici o
loro  varianti  finalizzati  all'ampliamento di attivita' produttive,
situate  in  zona  impropria  che  non  si rendano indispensabili per
adeguare  le  attivita'  stesse  ad  obblighi  derivanti da normative
regionali, statali o comunitarie.
    6.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche
alle  ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni.
    7.  Fino  all'entrata  in vigore della nuova legge urbanistica di
cui  all'articolo  58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11, non e' consentita l'adozione di piani di area.
    8.  Fino  all'entrata  in vigore della nuova legge urbanistica di
cui  all'articolo  58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  11  e  successive  modificazioni  e  fatti  salvi  i procedimenti
autorizzatori  in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, operano i seguenti limiti:
      a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli
3  e  5  della  legge  regionale  5 marzo  1985,  n.  24  "Tutela  ed
edificabilita'  delle zone agricole", e' consentita agli imprenditori
agricoli  a  titolo  principale  che  conducono  l'azienda,  in forma
singola  o  associata, nonche' ai loro familiari fino al primo grado,
purche' esercitanti l'attivita' agricola nella medesima azienda;
      b) l'edificazione  di  annessi  rustici  ai  sensi dell'Art. 6,
comma  1,  della  legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, e' ammessa nei
limiti  di  una  superficie  lorda  di  pavimento pari al rapporto di
copertura del 2% del fondo rustico, fatte salve le richieste di nuove
edificazioni  relative agli interventi previsti dal piano di sviluppo
rurale  del  Veneto  2000-2006,  approvato  dalla  Commissione UE con
decisione   (CE)   n.   2904  del  29 settembre  2000,  e  successive
modificazioni, e dai relativi bandi;
      c) gli  indici  di  densita'  edilizia  di  cui alla lettera e)
dell'Art.  3  della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applicano
anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo Art. 3.