(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 14 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalita' fissate dallo statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale: a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale: 1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; 2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1); b) interviene nei confronti della collettivita' veneta all'estero per garantire il mantenimento della identita' veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine. 2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero. 3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».