(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 14
                            gennaio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
    1.  La  Regione  del  Veneto, nell'ambito delle finalita' fissate
dallo statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
economico e sociale:
      a) promuove  iniziative  miranti  a  favorire  e  facilitare il
rientro e l'inserimento nel territorio regionale:
        1)  dei  cittadini  italiani emigrati, nati nel Veneto o che,
per  almeno  tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in
uno  dei  comuni  del  Veneto  e  che  abbiano maturato un periodo di
permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
        2)  del  coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza
generazione dei soggetti di cui al punto 1);
      b) interviene   nei   confronti   della   collettivita'  veneta
all'estero  per  garantire  il  mantenimento della identita' veneta e
migliorare la conoscenza della cultura di origine.
    2.  Non  rientrano  tra  i  destinatari degli interventi previsti
dalla  presente  legge  i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di
ditte  e  di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche all'estero.
    3.  La  permanenza  all'estero  deve  risultare  da dichiarazione
rilasciata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».