(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Prima pubblicazione della legge 1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'Art. 47, comma 5, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; sulle leggi provinciali di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. 2. Quando il consiglio provinciale abbia approvato una legge ai sensi dell'Art. 47, commi 2 e 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il presidente della provincia provvede alla sua immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione. 3. Il testo della legge e' preceduto dall'avvertimento che essa e' sottoposta a referendum popolare, qualora entro tre mesi ne facciano richiesta: a) sette consiglieri provinciali o un cinquantesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio provinciale, nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio provinciale; b) un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio provinciale, nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale.