(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
      della Regione Trentino Alto-Adige n. 3 del 6 agosto 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la presente legge:
                               Art. 1.
Modifica  della  legge  provinciale  11 agosto  1998,  n.  9, recante
«Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio  di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e
      per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».
    1.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  21-bis della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:
    «5.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento
dell'IRAP,  ai  sensi dell'Art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460,  i  soggetti  individuati  dall'Art.  10 del medesimo
decreto,    fermo   restando   l'obbligo   di   presentazione   della
dichiarazione   dei  redditi,  anche  ai  fini  della  determinazione
dell'imponibile IRAP.
    6.  Ai  fini di cui al comma 5, i soggerti interessati devono far
pervenire  alla  provincia  autonoma  di Bolzano, entro il termine di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi,   copia  della
comunicazione  di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre  1997,  n. 460, ovvero copia del provvedimento di iscrizione
nei registri richiamati all'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.
    7.  Per  quanto non disciplinato dal presente articolo continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446».
    2. Dopo il comma 1 dell'Art. 21-terdecies della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente comma:
    «2. Fino all'applicazione dell'Art. 21-bis, comma 2, le attivita'
inerenti  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  ed  il
contenzioso    relativi   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,  per  i  periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad
essere svolte dal Ministero delle finanze.»
    3.   I  commi  2,  3  e  5  dell'Art.  21-quinquies  della  legge
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono cosi' sostituiti:
    «2. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il
trasgressore   e   gli   obbligati  in  solido  possono  definire  la
controversia  con  il pagamento di un importo pari ad un quarto della
sanzione  indicata  e  comunque non inferiore ad un quarto dei minimi
edittali  previsti  per  le  violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.  La  definizione  agevolata  impedisce  l'irrogazione  delle
sanzioni accessorie.
    3. Se non addivengono a defmizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti  obbligati  in  solido  possono,  entro  lo  stesso termine,
produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si
considera   provvedimento   di   irrogazione,  impugnabile  ai  sensi
dell'Art. 21-undecies.
    5.  L'atto  di contestazione deve contenere l'invito al pagamento
delle  somme  dovute  nel  termine  previsto  per la proposizione del
ricorso,  con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre
l'invito   a  produrre  nello  stesso  termine,  se  non  si  intende
addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine,
l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.».
    4.  Il  comma  2  dell'Art.  21-sexies  della  legge  provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e' cosi' sostituito:
    «2.  E'  ammessa  definizione  agevolata,  con il pagamento di un
importo  pari  ad  un  quarto  della sanzione irrogata e comunque non
inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni
piu'  gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per
la proposizione del ricorso.».
    5.  Dopo  il  comma 3 dell'Art. 21-sexies della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente comma:
    «4.  Per  le  sanzioni  indicate  nel  comma  3 in nessun caso si
applica  la  definizione  agevolata prevista dal comma 2 del presente
articolo e dal comma 2 dell'Art. 21-quinquies.»
    6.  Il  comma  2  dell'articolo 21-novies della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e' cosi' sostituito:
    «2.  L'ufficio  competente  che  ha  applicato  la  sanzione puo'
eccezionalmente   consentirne,   su   richiesta  dell'interessato  in
condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad
un  massimo  di  60. In ogni momento il debito puo' essere estinto in
un'unica soluzione.»
    7.  L'Art. 21-undecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n.
9, e' cosi' sostituito:
    «Art.  21-undecies (Tutela giurisdizionale ed amministtativa). 1.
In  materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».