(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 3 del 6 agosto 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la presente legge: Art. 1. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. Dopo il comma 4 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7: «5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'Art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall'Art. 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. 6. Ai fini di cui al comma 5, i soggerti interessati devono far pervenire alla provincia autonoma di Bolzano, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'art. 10, comma 8, del medesimo decreto. 7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: «2. Fino all'applicazione dell'Art. 21-bis, comma 2, le attivita' inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per i periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad essere svolte dal Ministero delle finanze.» 3. I commi 2, 3 e 5 dell'Art. 21-quinquies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono cosi' sostituiti: «2. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 3. Se non addivengono a defmizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'Art. 21-undecies. 5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.». 4. Il comma 2 dell'Art. 21-sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' cosi' sostituito: «2. E' ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.». 5. Dopo il comma 3 dell'Art. 21-sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: «4. Per le sanzioni indicate nel comma 3 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'Art. 21-quinquies.» 6. Il comma 2 dell'articolo 21-novies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' cosi' sostituito: «2. L'ufficio competente che ha applicato la sanzione puo' eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 60. In ogni momento il debito puo' essere estinto in un'unica soluzione.» 7. L'Art. 21-undecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' cosi' sostituito: «Art. 21-undecies (Tutela giurisdizionale ed amministtativa). 1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».