(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 26 del 27 giugno 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1494 del
14 maggio 2001;
                                Emana
il seguente regolamento
                               Art. 1.
Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo
1974,   n.   17,   recante  «Regolamento  di  esecuzione  alla  legge
 provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani»
    1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto del
presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive
modifiche, sono abrogate.
    2.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 9-bis del decreto del presidente
della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche,
e' inserito il seguente comma 1-bis:
    «1-bis.  Fino  ad  un  terzo del personale infermieristico di cui
alla  lettera  e)  del  comma  1, puo' essere sostituito da personale
assistenziale  qualificato  in  possesso  dei  requisiti previsti dal
decreto  del  presidentedella giunta provinciale 28 dicembre 1999, n.
72,   qualora   sia   dimostrato   con   documentazione   idonea  che
l'occupazione   dei   posti  con  personale  infermieristico  non  e'
possibile.  I  costi  per  tale  personale sono a carico dell'azienda
speciale unita' sanitaria locale territorialmente competente.».