(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1494 del 14 maggio 2001; Emana il seguente regolamento Art. 1. Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, recante «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani» 1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, sono abrogate. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui alla lettera e) del comma 1, puo' essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidentedella giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non e' possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'azienda speciale unita' sanitaria locale territorialmente competente.».