(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 34 del 13 agosto 2002)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  legge  provinciale  8 maggio  2000,  n.  4 (disciplina
dell'attivita' commerciale in provincia di Trento);
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1454 di data
28 giugno 2002;
                              Decreta:
di emanare il seguente regolamento:
    Modifiche ed integrazioni al DPGP 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
recante:  Regolamento  di esecuzione della legge provinciale 8 maggio
2000,  n.  4  "Disciplina  dell'attivita' commerciale in provincia di
Trento".
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art.  14  del  decreto del presidente della giunta
             provinciale 18 dicembre 2000, n. 35-50/Leg.
    1.  L'Art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale
n.  32-50/Leg.  di  data  18 dicembre 2000 (regolamento di esecuzione
della  legge  provinciale  8 maggio  2000,  n.  4)  e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  14  (Centri  commerciali  al dettaglio). - 1. In relazione
alla   definizione  di  centro  commerciale  al  dettaglio  contenuta
nell'Art.  2, comma 1, lettera d) della legge, quale grande struttura
di  vendita  costituita  da piu' esercizi inseriti in una struttura a
destinazione  specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende:
      a) per   struttura  a  destinazione  specifica,  una  struttura
edilizia  anche  fisicamente discontinua progettata in modo unitario,
realizzata  anche  per  lotti  o  a seguito della ristrutturazione di
edifici  esistenti,  nella  quale sia prevista l'attivazione di due o
piu' esercizi di vendita al dettaglio;
      b) per  infrastrutture  comuni,  i parcheggi pertinenziali e la
viabilita'  di  accesso  alla  struttura edilizia, comprese eventuali
rampe di accesso ai singoli piani;
      c) per  spazi di servizio gestiti unitariamente, tutti i locali
e  spazi  coperti  destinati  alla  sosta  e al transito del pubblico
all'interno  o all'esterno della struttura edilizia nonche' le aree a
verde.
    2.  Nei  centri commerciali al dettaglio di cui all'Art. 2, comma
1,  lettera  d)  della  legge  la superficie di vendita e' costituita
dalla  somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al
dettaglio del centro medesimo.
    3. L'autorizzazione riguardante l'apertura del centro commerciale
al  dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva di cui
al  comma  2,  e'  rilasciata  dal  comune  al soggetto promotore. Il
promotore   puo'  successivamente  nominare  un  soggetto  gestore  e
chiedere  che l'autorizzazione del centro commerciale sia intestata a
quest'ultimo.  Entrambi  devono possedere i requisiti di cui all'Art.
5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    4.  Ai  titolari  dei  singoli  esercizi compresi nel centro sono
rilasciate   altrettante   autorizzazioni,   secondo  l'articolazione
previamente comunicata al comune dal titolare dell'autorizzazione per
il centro commerciale.
    5.  L'eventuale cessazione dell'attivita' dei singoli esercizi e'
comunicata  al  comune  dai rispettivi titolari di autorizzazione. La
comunicazione e' presentata al comune anche per la sostituzione degli
esercizi  cessati  con  altri  aventi la stessa superficie di vendita
nonche' per eventuali subingressi.
    6.  E' consentita, a parita' di superficie di vendita complessiva
del  centro  commerciale e a condizione che piano rispettate le norme
urbanistico-edilizie,  ivi  comprese quelle sulle destinazioni d'uso,
la  modifica  della  collocazione  interna  di  parte  o di tutti gli
esercizi situati all'interno del centro commerciale nonche' l'aumento
e   la  diminuzione  delle  relative  superfici  di  vendita  operata
attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita.
    Le   predette   modifiche   sono   sottoposte   ai   procedimenti
amministrativi  previsti  dalla legge con riferimento alle specifiche
strutture  di  vendita,  prescindendo  dai limiti e criteri stabiliti
dagli  strumenti  di  programmazione  di  cui all'Art. 3, commi 1 e 3
della legge.
    7. Per ampliamento di un centro commerciale si intende l'aggiunta
di  nuove porzioni immobiliari destinate all'aumento della superficie
complessiva  di  vendita  o la variazione della destinazione d'uso di
locali   esistenti   per   destinarli   a   superficie   di  vendita.
L'ampliamento  del  centro  commerciale  e'  richiesto  dal  soggetto
titolare  dell'autorizzazione  del  centro  commerciale, indicando la
ripartizione della nuova superficie di vendita fra i singoli esercizi
ovvero,   nel   caso  di  aggiunta  di  nuovi  esercizi,  la  diversa
articolazione  della  superficie  di  vendita del centro commerciale.
L'ampliamento  e'  autorizzato  dal  comune  entro  i  limiti  e alle
condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed
urbanistica di cui all'Art. 3, commi 1 e 4 della legge e nel rispetto
delle   norme   urbanistico-edilizie,   ivi   comprese  quelle  sulle
destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio.
    8.  Il trasferimento di singoli esercizi dall'interno all'esterno
del  centro commerciale e' consentito nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed
urbanistica  di cui all'Art. 3, commi 1 e 4 della legge. In ogni caso
la  superficie  di  vendita  che si rende disponibile per effetto del
trasferimento   puo'   essere  ripristinata  esclusivamente  mediante
trasferimento   di   esercizi  dall'esterno  all'interno  del  centro
commerciale, da attuare. entro i termini previsti dall'Art. 19, comma
1,  lettera a) della legge, o attraverso l'apertura di nuovi esercizi
da  attivare  in conformita' con quanto previsto dall'Art. 8, comma 1
della  legge  e con gli strumenti di programmazione di cui all'Art. 3
della   medesima;   in   caso  contrario  la  superficie  di  vendita
complessiva  del  centro  commerciale  e'  rideterminata  dal  comune
operando   una   riduzione   corrispondente   alla   superficie   non
ripristinata.   Successivamente   alla  riduzione  della  superficie,
l'eventuale ampliamento del centro commerciale e' consentito, entro i
limiti  previsti  dagli strumenti di programmazione di cui all'Art. 3
della   legge,   sulla   base   della   nuova  superficie  attribuita
complessivamente al centro commerciale.
    9. Nei centri commerciali al dettaglio si applicano, in relazione
ai  singoli  esercizi di vendita, le disposizioni di cui all'Art. 13,
commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.
    10.   Le   strutture   di   vendita   al   dettaglio   aventi  le
caratteristiche  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1, ma che non
dispongono  di  infrastrutture  comuni o di spazi di servizio gestiti
unitariamente,  costituite  da una pluralita' esercizi commerciali al
dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a
quella  prevista  dall'Art.  2 della legge per le grandi strutture di
vendita, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e
condizioni  stabiliti,  ai fini del loro insediamento, dai criteri di
programmazione urbanistica di cui all'Art. 3, comma 4 della legge.
    11.  Negli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica
di  cui  all'Art.  3,  commi 1 e 4 della legge possono essere dettate
specifiche  disposizioni  volte  a  disciplinare,  anche  in deroga a
quanto   previsto  dai  commi  7,  8  e  10  del  presente  articolo,
l'insediamento  dei centri commerciali al dettaglio e delle strutture
equiparate  di  cui  comma  10, allo scopo di migliorare la vocazione
attrattiva   di   specifiche  aree  urbane  di  consolidata  presenza
commerciale  o  di promuovere la riqualificazione di quartieri urbani
periferici attraverso un'adeguata dotazione di servizi commerciali.".