(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 13 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento); Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1454 di data 28 giugno 2002; Decreta: di emanare il seguente regolamento: Modifiche ed integrazioni al DPGP 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. recante: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento". Art. 1. Sostituzione dell'Art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 35-50/Leg. 1. L'Art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4) e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Centri commerciali al dettaglio). - 1. In relazione alla definizione di centro commerciale al dettaglio contenuta nell'Art. 2, comma 1, lettera d) della legge, quale grande struttura di vendita costituita da piu' esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende: a) per struttura a destinazione specifica, una struttura edilizia anche fisicamente discontinua progettata in modo unitario, realizzata anche per lotti o a seguito della ristrutturazione di edifici esistenti, nella quale sia prevista l'attivazione di due o piu' esercizi di vendita al dettaglio; b) per infrastrutture comuni, i parcheggi pertinenziali e la viabilita' di accesso alla struttura edilizia, comprese eventuali rampe di accesso ai singoli piani; c) per spazi di servizio gestiti unitariamente, tutti i locali e spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia nonche' le aree a verde. 2. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d) della legge la superficie di vendita e' costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro medesimo. 3. L'autorizzazione riguardante l'apertura del centro commerciale al dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva di cui al comma 2, e' rilasciata dal comune al soggetto promotore. Il promotore puo' successivamente nominare un soggetto gestore e chiedere che l'autorizzazione del centro commerciale sia intestata a quest'ultimo. Entrambi devono possedere i requisiti di cui all'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4. Ai titolari dei singoli esercizi compresi nel centro sono rilasciate altrettante autorizzazioni, secondo l'articolazione previamente comunicata al comune dal titolare dell'autorizzazione per il centro commerciale. 5. L'eventuale cessazione dell'attivita' dei singoli esercizi e' comunicata al comune dai rispettivi titolari di autorizzazione. La comunicazione e' presentata al comune anche per la sostituzione degli esercizi cessati con altri aventi la stessa superficie di vendita nonche' per eventuali subingressi. 6. E' consentita, a parita' di superficie di vendita complessiva del centro commerciale e a condizione che piano rispettate le norme urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso, la modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale nonche' l'aumento e la diminuzione delle relative superfici di vendita operata attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita. Le predette modifiche sono sottoposte ai procedimenti amministrativi previsti dalla legge con riferimento alle specifiche strutture di vendita, prescindendo dai limiti e criteri stabiliti dagli strumenti di programmazione di cui all'Art. 3, commi 1 e 3 della legge. 7. Per ampliamento di un centro commerciale si intende l'aggiunta di nuove porzioni immobiliari destinate all'aumento della superficie complessiva di vendita o la variazione della destinazione d'uso di locali esistenti per destinarli a superficie di vendita. L'ampliamento del centro commerciale e' richiesto dal soggetto titolare dell'autorizzazione del centro commerciale, indicando la ripartizione della nuova superficie di vendita fra i singoli esercizi ovvero, nel caso di aggiunta di nuovi esercizi, la diversa articolazione della superficie di vendita del centro commerciale. L'ampliamento e' autorizzato dal comune entro i limiti e alle condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'Art. 3, commi 1 e 4 della legge e nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio. 8. Il trasferimento di singoli esercizi dall'interno all'esterno del centro commerciale e' consentito nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'Art. 3, commi 1 e 4 della legge. In ogni caso la superficie di vendita che si rende disponibile per effetto del trasferimento puo' essere ripristinata esclusivamente mediante trasferimento di esercizi dall'esterno all'interno del centro commerciale, da attuare. entro i termini previsti dall'Art. 19, comma 1, lettera a) della legge, o attraverso l'apertura di nuovi esercizi da attivare in conformita' con quanto previsto dall'Art. 8, comma 1 della legge e con gli strumenti di programmazione di cui all'Art. 3 della medesima; in caso contrario la superficie di vendita complessiva del centro commerciale e' rideterminata dal comune operando una riduzione corrispondente alla superficie non ripristinata. Successivamente alla riduzione della superficie, l'eventuale ampliamento del centro commerciale e' consentito, entro i limiti previsti dagli strumenti di programmazione di cui all'Art. 3 della legge, sulla base della nuova superficie attribuita complessivamente al centro commerciale. 9. Nei centri commerciali al dettaglio si applicano, in relazione ai singoli esercizi di vendita, le disposizioni di cui all'Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. 10. Le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 1, ma che non dispongono di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente, costituite da una pluralita' esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella prevista dall'Art. 2 della legge per le grandi strutture di vendita, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e condizioni stabiliti, ai fini del loro insediamento, dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'Art. 3, comma 4 della legge. 11. Negli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'Art. 3, commi 1 e 4 della legge possono essere dettate specifiche disposizioni volte a disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 7, 8 e 10 del presente articolo, l'insediamento dei centri commerciali al dettaglio e delle strutture equiparate di cui comma 10, allo scopo di migliorare la vocazione attrattiva di specifiche aree urbane di consolidata presenza commerciale o di promuovere la riqualificazione di quartieri urbani periferici attraverso un'adeguata dotazione di servizi commerciali.".