(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 30 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali, diritto allo studio); Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 30 gennaio 1991, n. 2-32/Leg. (legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, regolamento per l'elezione del consiglio scolastico provinciale); Vista la legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 di data 7 giugno 2002; Decreta: L'emanazione del "Regolamento concernente le modalita' di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'Art. 9. comma 7. della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)". Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990. n. 29, le modalita' di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, istituito dal predetto art. 9 della legge provinciale n. 29 del 1990 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio); Il medesimo regolamento stabilisce, altresi, i casi e le modalita' di sostituzione dei componenti del consiglio provinciale dell'istruzione ai fini dei procedimenti disciplinari riguardanti il personale insegnante, docente e dirigente, della scuola. 2. ogni richiamo contenuto nel presente regolamento all'Art. 9 della legge provinciale n. 29 del 1990 si intende riferito al testo normativo del medesimo articolo, come sostituito dall'Art. 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.