(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 30 luglio 2002)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista  la  legge  provinciale  9 novembre  1990, n. 29, (norme in
materia  di  autonomia  delle scuole, organi collegiali, diritto allo
studio);
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale di
Trento  30 gennaio  1991,  n. 2-32/Leg. (legge provinciale 9 novembre
1990,  n.  29,  regolamento  per  l'elezione del consiglio scolastico
provinciale);
    Vista  la legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate
con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001);
    Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 di data
7 giugno 2002;
                              Decreta:
    L'emanazione   del   "Regolamento  concernente  le  modalita'  di
costituzione   e   di   funzionamento   del   consiglio   provinciale
dell'istruzione,   ai   sensi  dell'Art.  9.  comma  7.  della  legge
provinciale  9 novembre  1990,  n.  29 (Norme in materia di autonomia
delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)".
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai sensi dell'Art. 9,
comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990. n. 29, le modalita'
di   costituzione   e  di  funzionamento  del  consiglio  provinciale
dell'istruzione,   istituito   dal   predetto   art.  9  della  legge
provinciale  n.  29  del  1990  (Norme  in materia di autonomia delle
scuole,  organi  collegiali  e  diritto  allo  studio);  Il  medesimo
regolamento   stabilisce,   altresi,   i   casi  e  le  modalita'  di
sostituzione dei componenti del consiglio provinciale dell'istruzione
ai  fini  dei  procedimenti  disciplinari  riguardanti  il  personale
insegnante, docente e dirigente, della scuola.
    2.  ogni  richiamo  contenuto nel presente regolamento all'Art. 9
della  legge  provinciale n. 29 del 1990 si intende riferito al testo
normativo  del  medesimo articolo, come sostituito dall'Art. 45 della
legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.