(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 concernente
«Disciplina organica dell'artigianato»;
    Viste,  in particolare, le sottoindicate norme della citata legge
regionale  n.  12/2002  che  demandano  ad  apposito  regolamento  di
esecuzione la disciplina di dettaglio:
      l'Art.  9,  comma  3,  ai  sensi del quale sono individuate con
apposito  regolamento  le  attivita',  anche di natura emergente, che
possono  rientrare  nell'esercizio  dell'impresa artigiana e che sono
caratterizzate  dall'impiego  di  nuove tecniche produttive ovvero da
situazioni  di  contiguita'  funzionale rispetto ad altri comparti di
attivita';
      l'Art. 11, comma 3, ai sensi del quale con apposito regolamento
sono  definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento  su  misura  e  individuate,  con  apposito elenco
esemplificativo, le attivita' per ciascun settore;
      l'Art. 14, comma 7, ai sensi del quale con apposito regolamento
sono  definiti  i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e
di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
      l'Art.  15,  comma  4,  ai  sensi  del quale sono definite, con
apposito regolamento, le procedure di revisione dell'albo provinciale
delle imprese artigiane (A.I.A.);
      l'Art.  23, comma 3, ai sensi del quale le attivita' lavorative
per  le  quali  e'  possibile  il  conferimento del titolo di maestro
artigiano sono definite con apposito regolamento;
      l'Art.  40,  ai  sensi del quale le giornate di apertura di cui
all'Art.  38, comma 1, lettera b), e di cui all'Art. 39 devono essere
compensate  entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale
o  festiva  con  un  corrispondente  periodo  di chiusura in giornate
feriali, secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
    Visto  l'Art.  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente
l'istituzione  e  la tenuta del registro delle imprese ed il relativo
decreto  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    Ritenuto  di  adottare  il «regolamento di esecuzione di cui agli
articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002,
n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»;
    Ritenuto   di  procedere  all'individuazione  dei  settori  delle
lavorazioni  artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura,
ai  fini  della  definizione  dei  limiti  dimensionali delle imprese
artigiane  che  svolgono la propria attivita' nei settori stessi e di
individuare,  con  apposito  elenco esemplificativo, le attivita' per
ciascun settore;
    Ritenuto  di adottare i modelli relativi alla tenuta dell'A.I.A.,
che  risultano  conformi  ed  armonizzati alle disposizioni normative
concernenti  il registro delle imprese, tenuto conto della disciplina
giuridica del settore artigiano di cui alla citata legge regionale n.
12/2002,  della  disciplina  assicurativo-previdenziale  di  cui alle
leggi  29  dicembre  1956,  n.  1533  e 4 luglio 1959, n. 463 e delle
differenti  esigenze  conseguenti  alla  distinta  natura e struttura
delle imprese artigiane;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 4325 del
13 dicembre 2002;
                              Decreta:
      E' approvato il «Regolamento di esecuzione di cui agli articoli
9,  11,  14,  15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
recante «Disciplina organica dell'artigianato», nel testo allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 20 dicembre 2002
                                TONDO

Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40
della  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 recante «Disciplina
                     organica dell'artigianato».
                               Capo I
 Attivita' artigiane emergenti o connesse ad altri settori economici
                               Art. 1.
                        Attivita' artigianali
    1.  Le  norme  di  cui  al  presente  capo  definiscono, ai sensi
dell'Art.  9,  comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 le
attivita',   anche   di   natura  emergente,  che  possono  rientrare
nell'esercizio  dell'impresa  artigiana  e  che  sono  caratterizzate
dall'impiego  di  nuove  tecniche  produttive ovvero da situazioni di
contiguita'  funzionale  rispetto  ad altri comparti di attivita'. Le
imprese  che  esercitano  tali  attivita'  sono  iscrivibili all'albo
provinciale  delle  imprese  artigiane di cui all'Art. 13 della legge
regionale n. 12/2002.
    2.  L'imprenditore  artigiano, nell'esercizio delle attivita' che
richiedono  una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a
tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalle leggi regionali o statali.
                               Art. 2.
                 Prestazione di servizi artigianali
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa   artigiana   la   prestazione   di  servizi  di  natura
artigianale.
    2.  Per prestazione di servizi di natura artigianale s'intende la
prestazione  di  servizi  rivolti  alle  persone  fisiche,  agli enti
pubblici o privati avente contenuto prevalentemente manuale.
    3.  La  prestazione  di  servizi  di  cui  al  comma 2 richiedono
l'intervento    personale    dell'artigiano   o   presuppongono   una
trasformazione. di tipo strutturale e funzionale, delle materie prime
utilizzate.
                               Art. 3.
                      Attivita' di subfornitura
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa artigiana l'attivita' di:
      a) lavorazione  su  prodotti  semilavorati  o  su materie prime
forniti dall'impresa committente;
      b) fornitura   di   prodotti  o  servizi  destinati  ad  essere
incorporati    o    comunque   ad   essere   utilizzati   nell'ambito
dell'attivita' economica del committente;
      c) la  produzione  di  un  bene  complesso,  in  conformita'  a
progetti  esecutivi,  conoscenze  tecniche  e tecnologiche, modelli o
prototipi forniti dall'impresa committente.
    2.  Al  fine di distinguere l'attivita' di subfornitura svolta in
forma  imprenditoriale dal lavoro svolto a domicilio deve sussistere,
in  capo  all'impresa  di  subfornitura un'apposita organizzazione di
tipo  imprenditoriale, diretta e gestita dall'imprenditore con poteri
di  piena  diserezionalita',  con  l'assunzione  di tutti gli oneri e
rischi connessi all'organizzazione e gestione.
    3.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'albo provinciale delle imprese
artigiane,  l'impresa  che svolge le attivita' di cui al comma 1 deve
stipulare  il contratto scritto di subfornitura, secondo i contenuti,
le  modalita'  ed  i  limiti stabiliti dalla legge 18 giugno 1998, n.
192,   recante   «Disciplina   della   subfornitura  nelle  attivita'
produttive».
                               Art. 4.
Lavorazione  di  prodotti agricoli, zootecnici, ittici e attivita' di
                             tassidermia
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa artigiana:
      a) le    attivita'    di    trasformazione,    trattamento    e
confezionamento  di  prodotti  agricoli,  qualora  l'imprenditore non
ottenga  prevalentemente  i  prodotti medesimi dalla coltivazione del
fondo o del bosco;
      b) le    attivita'    di    trasformazione,    trattamento    e
confezionamento  di  prodotti  zootecnici, qualora l'imprenditore non
ottenga  prevalentemente  i  prodotti  medesimi  dall'allevamento  di
animali;
      c) le  attivita' di macellazione, lavorazione e confezionamento
delle  carni  qualora  l'imprenditore  non  ottenga prevalentemente i
prodotti medesimi dall'allevamento di animali;
      d) le  attivita'  di lavorazione, trattamento e confezionamento
di    prodotti    ittici,    qualora   l'imprenditore   non   ottenga
prevalentemente i prodotti medesimi dalla pesca o dall'allevamento in
acque dolci, salmastre o marine;
      e) l'attivita' di tassidermia per uso scientifico o decorativo.
                               Art. 5.
Attivita'  di  giardinaggio  e cura di aree verdi e attivita' dirette
          alla fornitura di beni o servizi sui fondi altrui
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa artigiana:
      a) le  attivita' di giardinaggio e cura di aree verdi pubbliche
o private;
      b) le  attivita'  dirette  alla fornitura di beni o servizi sui
fondi altrui, qualora il soggetto non sia imprenditore agricolo.
                               Art. 6.
                        Attivita' estrattive
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa  artigiana  l'attivita'  di  estrazione  di  minerali di
seconda  categoria,  compresa  l'attivita'  estrattiva  delle  pietre
ornamentali.
                               Art. 7.
                 Attivita' di produzione energetica
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa  artigiana  le  attivita'  di  captazione,  produzione e
distribuzione  di  energia, compresa la produzione derivante da fonti
energetiche rinnovabili.
    2.  Sono  fonti  energetiche  rinnovabili  il  sole, il vento, le
risorse  idriche,  le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e
la  trasformazione  in  energia elettrica dei prodotti vegetali o dei
rifiuti organici e inorganici.
                               Art. 8.
          Servizi di trasporto delle persone con conducente
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa artigiana:
      a) il    servizio    pubblico    di   taxi   con   autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
      b) il   servizio   pubblico   di   noleggio  con  conducente  e
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
      c) il  servizio  di  trasporto  pubblico  locale  in  regime di
concessione,  cosi  come  definito  dagli  articoli 2 e 4 della legge
regionale 7 maggio 1997, n. 20;
      d) il servizio non di linea con autobus;
      e) il  servizio di noleggio da rimessa con conducente e autobus
per trasporto di persone.
                               Art. 9.
          Attivita' d'insegnamento di specifiche discipline
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa  artigiana  le  attivita'  svolte  in  palestre,  centri
sportivi  o  in  altri  luoghi  di insegnamento, comprendenti fasi di
applicazione  pratica necessarie al trasferimento di regole e criteri
di natura tecnica.
    2.  Possono  rientrare  nell'ambito  di  applicazione  di  cui al
comma 1:
      a) le  attivita'  di  insegnamento  teorico-pratico di esercizi
fisici o di specifiche discipline;
      b) l'attivita'  di ginnastica estetica diretta al miglioramento
delle caratteristiche estetiche del corpo.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  2,  le attivita' di insegnamento devono
consistere in prestazioni di servizi aventi contenuto prevalentemente
manuale.
                              Art. 10.
                       Artigianato elettronico
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa  artigiana  le  attivita'  di  riproduzione  di supporti
registrati,   di   produzione   di   software,  di  registrazione  ed
elaborazione   elettronica   di   dati,   l'attivita'  di  creazione,
elaborazione  e  composizione  grafica  con  l'utilizzo  di strumenti
informatici.
    2.  Per  l'impresa  che  svolge  l'attivita'  di registrazione ed
elaborazione dati e' richiesto che:
      a) l'attivita'  sia svolta per conto terzi ed in via esclusiva;
non  deve  pertanto  essere  funzionale  ad altra attivita' esplicata
dallo  stesso  datore  di  lavoro, esercente attivita' professionali,
quali,  ad  esempio,  di  commercialista,  di consulente, di revisore
contabile, di amministratore di stabili;
      b) l'attivita'  sia esercitata in modo autonomo ed indipendente
da  studi professionali; nel caso in cui l'attivita' di registrazione
ed elaborazione dati sia svolta congiuntamente ad attivita' di natura
professionale,   e'  necessario  che  vi  sia  completa  autonomia  e
separazione  economica, funzionale, amministrativa e gestionale delle
due societa' e delle relative attivita'.
                              Art. 11.
             Arti ausiliarie delle professioni sanitarie
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa   artigiana   l'attivita'   di   odontotecnico,  ottico,
meccanico ortopedico ed ernista.
                              Art. 12.
                Attivita' di tatuaggio e di piercing
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa artigiana l'attivita' di tatuaggio e di piercing.
    2. L'attivita' di tatuaggio comprende un insieme di trattamenti e
tecniche   manuali,   variamente  denominate,  che  consistono  nella
colorazione  della  cute  mediante  l'introduzione, con microaghi, di
pigmenti  nel  derma,  al fine di creare figure o disegni permanenti,
che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  35  della  legge  regionale n. 12/2002,
l'esercizio  dell'attivita'  di  tatuaggio  e piercing e' subordinato
all'accertamento  dei  requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei
locali  e  delle  attrezzature,  da  parte dell'azienda per i servizi
sanitari competente per territorio.
    4.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  non sono eseguite sulla
superficie  del  corpo e risultano estranee rispetto all'attivita' di
estetista.
                              Art. 13.
Attivita'  di  disegno  epidermico,  di applicazione e decorazione di
                         unghie artificiali
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa   artigiana  l'attivita'  di  disegno  epidermico  e  di
applicazione e decorazione di unghie artificiali.
    2.  Il  disegno  epidermico comprende un insieme di trattamenti e
tecniche  manuali  eseguite  sul  viso  o  sul  corpo,  allo scopo di
migliorarne   o  proteggerne  l'aspetto  estetico;  tali  trattamenti
consistono  nella  colorazione della cute, mediante l'introduzione di
pigmenti  a  livello  superficiale  (epidermide),  al  fine di creare
figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere
ad   interventi  esterni;  tale  attivita'  rientra  nella  sfera  di
applicazione  della disciplina dell'attivita' di estetista, di cui al
capo II del titolo III della legge regionale n. 12/2002.
    3.   L'attivita'   di   applicazione   e  decorazione  di  unghie
artificiali,  consiste  nell'apposizione di unghie preformate e nella
successiva  lavorazione  e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo
di  prodotti  cosmetici  e  senza  che vengano trattate e alterate le
unghie   naturali;   tale   attivita'  non  rientra  nella  sfera  di
applicazione della disciplina dell'attivita' di estetista.
                              Art. 14.
                        Medicina alternativa
    1.   Possono  rientrare  nell'oggetto  dell'attivita'  principale
dell'impresa  artigiana le prestazioni ed i trattamenti riconducibili
alla  medicina alternativa qualora costituiscano servizi alla persona
aventi contenuto prevalentemente manuale, ai sensi dell'Art. 2.
    2.  Sono riconducibili alla medicina alternativa le tecniche ed i
trattamenti   non   riconosciuti   dalla  scienza  e  dalla  medicina
ufficiale,  eseguiti  su  una specifica parte del corpo, che incidono
sul benessere fisico dell'individuo.
    3.  Le  attivita'  di cui al comma 1 non rientrano nella sfera di
applicazione della disciplina dell'attivita' di estetista.
                               Capo II
Settori     delle     lavorazioni    artistiche,    tradizionali    e
                    dell'abbigliamento su misura
                              Art. 15.
                     Individuazione dei settori
    1.  Ai  fini  della  determinazione dei limiti dimensionali delle
imprese  artigiane  di  cui  all'Art.  11, comma 2, lettera b), della
legge  regionale  n. 12/2002, rientrano nei settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su misura le attivita'
di  cui  all'allegato A, annesso al presente regolamento, individuate
sulla base delle definizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  11,  comma  3  della legge regionale n.
12/2002,  l'elenco  di  cui  al comma 1 ha valore esemplificativo; le
commissioni provinciali per l'artigianato possono considerare imprese
esercenti  lavorazioni  artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento
su  misura  anche  quelle  che  esercitano mestieri diversi da quelli
inclusi   nell'elenco,  a  condizione  che  rientrino  in  una  delle
definizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.
                              Art. 16.
                Settore delle lavorazioni artistiche
    1.  Sono  da  considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le
produzioni  e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme,
modelli,  decori,  stili  e  tecniche, che costituiscono gli elementi
tipici  del  patrimonio  storico e culturale, anche con riferimento a
zone  di  affermata  ed  intensa  produzione artistica, tenendo conto
delle  innovazioni  che,  nel  compatibile  rispetto della tradizione
artistica,  prendano  avvio e qualificazione dalla stessa, nonche' le
lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
    2.  Dette  attivita'  sono svolte prevalentemente con tecniche di
lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con
l'ausilio   di   apparecchiature,   ad   esclusione  di  processi  di
lavorazione   interamente   in   serie;  sono  ammesse  singole  fasi
meccanizzate   o   automatizzate   di  lavorazione  secondo  tecniche
innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
    3.   Rientrano   nel  settore  anche  le  attivita'  di  restauro
consistenti   in   interventi   finalizzati  alla  conservazione,  al
consolidamento  ed  al  ripristino  di  beni di interesse artistico o
appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico,
bibliografico ed archivistico, anche se tutelati ai sensi delle norme
vigenti.
                              Art. 17.
               Settore delle lavorazioni tradizionali
    1.  Sono  considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le
attivita'  di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si
sono  consolidate  e  tramandate  nei  costumi e nelle consuetudini a
livello  locale,  anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze
della  popolazione  sia  residente  che  fluttuante  nel  territorio,
tenendo  conto  di  tecniche innovative che ne compongono il naturale
sviluppo ed aggiornamento.
    2.  Tali  lavorazioni  sono  svolte  con tecniche prevalentemente
manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,
ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di
fasi automatizzate di lavorazione.
    3.  Rientrano  nel  settore  delle  lavorazioni  tradizionali  le
attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
    4.  La produzione alimentare tradizionale e' quella risultante da
tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici
della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene
contenuti  e  caratteri  di manualita' e i processi di conservazione,
stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali.
                              Art. 18.
                Settore dell'abbigliamento su misura
    1.   Rientrano  nell'abbigliamento  su  misura  le  attivita'  di
confezione  e  di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di
abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli,
disegni  e  misure  forniti  dal cliente o dal committente, anche nei
normali rapporti con le imprese committenti.
    2.  Tali  attivita'  sono svolte secondo tecniche prevalentemente
manuali,  anche cdn l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,
ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di
singole fasi automatizzate di lavorazione.
                              Capo III
                          Maestro artigiano
                              Art. 19.
                  Individuazione delle lavorazioni
    1. Il titolo di maestro artigiano e' attribuito dalla commissione
provinciale  per  l'artigianato  all'imprenditore  artigiano  di  cui
all'Art.  8  della  legge  regionale n. 12/2002, operante nel settore
delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su
misura.
                               Capo IV
Definizione dei modelli e delle procedure d'iscrizione, di modifica e
   di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane.
                              Art. 20.
                          F i n a l i t a'
    1.  Le  norme  di  cui  al  presente  capo  definiscono, ai sensi
dell'Art.  14, comma 7, della legge regionale n. 12/2002, i modelli e
le  procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'albo
provinciale delle imprese artigiane (di seguito denominato A.I.A.).
                              Art. 21.
                     Organizzazione dell'A.I.A.
    1.   In  ogni  capoluogo  di  provincia,  presso  la  sede  delle
commissioni  provinciali  per  l'artigianato  (di  seguito denominate
commissioni), e' istituito l'A.I.A.
    2.  L'A.I.A.  e'  tenuto  dalle  commissioni  con  i criteri e le
modalita'  stabiliti  per la tenuta del registro delle imprese di cui
all'Art.  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto
previsto  dall'Art. 14 della legge regionale n. 12/2002 e dalle norme
di cui al presente capo.
    3.  Tra  le  funzioni  relative  alla  tenuta dell'A.I.A. rientra
quella  di  iscrizione, modificazione, cancellazione, certificazione,
revisione, rilevazione statistica.
    4.  La  cura  degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi
alla tenuta dell'A.I.A., ivi comprese la strutturazione e la gestione
informatica dell'A.I.A. e' delegata, ai sensi dell'Art. 3 della legge
regionale  n.  12/2002,  alle camere di commercio, che si avvalgono a
tal fine di un apposito ufficio di segreteria.
    5.  Nell'archivio  dell'A.I.A.  sono  gestite  le posizioni delle
imprese,  consorzi  e  societa'  consortili aventi i requisiti di cui
agli  articoli  9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002 e, in
particolare:
      a) delle imprese individuali artigiane;
      b) delle societa' cooperative artigiane;
      c) delle piccole societa' cooperative artigiane;
      d) delle societa' in nome collettivo artigiane;
      e) delle societa' in accomandita semplice artigiane;
      f) delle  societa'  a  responsabilita'  limitata  artigiane con
unico socio;
      g) delle  societa'  a  responsabilita'  limitata  artigiane con
pluralita' di soci.
    6.  Nella  separata sezione dell'A.I.A. sono gestite le posizioni
dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma cooperativa,
di  primo  o  secondo  grado,  aventi i requisiti di cui all'Art. 12,
commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/2002.
    7.  Al  fine di garantire condizioni di certezza e completezza al
regime  di  iscrizione  all'A.I.A.,  al  momento  dell'iscrizione  al
registro  delle  imprese,  il  conservatore provvede a segnalare alla
commissione  le  posizioni  relative  alle  imprese  in  possesso  di
caratteristiche  riconducibili  ai  requisiti  richiesti  dalla legge
regionale n. 12/2002. al fine di consentire alla commissione medesima
di disporre gli accertamenti di propria competenza.
    8.  La  commissione e' tenuta a comunicare alla rispettiva camera
di  commercio  ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari
collegamenti  funzionali  tra  l'A.I.A. ed il registro delle imprese;
analoga  comunicazione  e'  effettuata  alle  competenti  sedi  degli
istituti  assicurativi,  previdenziali ed assistenziali, abilitati al
rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani.
                              Art. 22.
      Accesso e trattamento dei dati dell'archivio dell'A.I.A.
    1.  L'A.I.A.  e' pubblico e puo' essere consultato da chiunque ne
faccia richiesta.
    2.  I  certificati  e  le visure riguardanti le imprese artigiane
sono   rilasciati   esclusivamente   dal  personale  dell'ufficio  di
segreteria e sono tratti esclusivamente dall'archivio dell'A.I.A.
    3. I dati contenuti nel registro delle imprese e nell'A.I.A. sono
messi gratuitamente ed in via telematica a disposizione della Regione
e,  su  richiesta,  dei  centri  di  assistenza  tecnica alle imprese
artigiane e delle organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative
a livello regionale.
    4.  I  dati  acquisiti  ai  sensi del comma 3, non possono essere
richiesti   alle   imprese.   Alla   Regione,   ai   centri  ed  alle
organizzazioni di cui al comma 3 e' consentito estrarre dall'archivio
A.I.A. visure ad uso interno, esclusivamente ai fini dell'istruttoria
dei  singoli  procedimenti amministrativi; e' in ogni caso escluso il
rilascio di visure ad uso esterno o di certificati.
    5.  La  commissione  regionale  per l'artigianato, le commissioni
provinciali per l'artigianato e gli addetti all'ufficio di segreteria
di  cui  all'Art.  3,  comma  2 della legge regionale n. 12/2002 sono
autorizzati  a trattare, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1996,  n.  675,  anche con l'ausilio di strumenti elettronici, i dati
raccolti,  ivi  compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche
in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
    6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 5, la riproduzione,
l'utilizzazione,  la  divulgazione  e  la cessione a terzi dei dati e
delle   informazioni   contenute   nell'A.I.A.,  gratuitamente  o  su
compenso,  in  forma  singola  o aggregata, devono essere autorizzati
dalla  Regione,  se  richieste al di fuori del sistema informatico in
atto.
                              Art. 23.
                         Soggetti obbligati
    1.  L'obbligo  della  presentazione  delle domande di iscrizione,
modificazione  e  cancellazione  spetta per le imprese individuali al
titolare.
    2. Per le societa' artigiane, i consorzi e le societa' consortili
tale obbligo spetta al rappresentante legale ed ai soci.
    3.  I  soggetti indicati al comma 2 sono obbligati in solido agli
effetti  delle  disposizioni  sulle  sanzioni  amministrative  di cui
all'Art. 17 della legge regionale n. 12/2002.
                              Art. 24.
        Presentazione delle domande, delle denunce e termini
    1.   La   domanda   di   iscrizione  all'A.I.A.,  le  denunce  di
modificazione   e   le   denunce  di  cancellazione  dall'A.I.A.  per
cessazione   dell'attivita'   ovvero   per   perdita   dei  requisiti
artigianali  sono presentate, a cura dei soggetti di cui all'Art. 23,
ovvero  da  eventuali  soggetti  delegati, alla commissione nella cui
circoscrizione ubicata la sede legale dell'impresa artigiana.
    2.  In  deroga  a  quanto  stabilito dal comma 1, la domanda e le
denunce  di  cui  al  comma medesimo sono presentate alla commissione
nella cui circoscrizione e' ubicata:
      a) l'unita'  locale, nel caso in cui l'attivita' della societa'
sia svolta in via esclusiva nell'unita' locale medesima;
      b) la  residenza  dell'imprenditore  artigiano, nel caso in cui
l'attivita' sia svolta in forma ambulante.
    3.  La  domanda  e  le  denunce di cui al comma 1 sono presentate
mediante  consegna  diretta  o  a  mezzo  raccomandata  con avviso di
ricevimento.  Nel  primo  caso,  la  commissione rilascia contestuale
ricevuta;  nel  secondo,  costituisce data di presentazione quella di
spedizione.
    4.  La  domanda e le denunce di cui al comma 1 sono sottoposte ai
termini  previsti  dall'Art.  14,  comma  1, della legge regionale n.
12/2002.
    5.  Il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Art. 14,
comma  1,  della  legge  regionale  n.  12/2002  e'  deliberato dalle
commissioni  e  segnalato ai comuni entro trenta giorni dall'adozione
della   deliberazione,   ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'Art. 17, commi 3 e 6, della legge regionale n. 12/2002.
    6.  L'omessa o ritardata denuncia della cessazione dell'attivita'
determina  l'irrogazione  della sanzione prevista dall'Art. 17, comma
6, della legge regionale n. 12/2002.
    7.  Gli  eventi  modificativi  di cui all'Art. 14, comma 1, della
legge  regionale  n.  12/2002,  la  cui  omessa  o ritardata denuncia
determina  l'irrogazione  della sanzione prevista dall'Art. 17, comma
6, della legge medesima, sono tassativamente i seguenti:
      a) superamento dei limiti dimensionali;
      b) assenza   della maggioranza  dei  soci  partecipanti  con  i
requisiti di imprenditore artigiano;
      c) trasferimento della sede legale in altra provincia;
      d) trasformazione della forma giuridica della societa';
      e) per  le  societa'  in  accomandita  semplice e le societa' a
responsabilita'   limitata,   mancanza   delle maggioranze   previste
dall'Art.  10,  comma  1,  lettera  b) e dall'Art. 10, comma 2, della
legge regionale n. 12/2002;
      f) per  i  consorzi  e  le societa' consortili, superamento del
limite  previsto  dall'Art.  12,  comma  2,  della legge regionale n.
12/2002, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane.
                              Art. 25.
               Contenuto della domanda e delle denunce
    1.  La  domanda  di  iscrizione  all'A.I.A. contiene i dati e gli
elementi  relativi  all'esercizio  in  forma individuale o societaria
dell'attivita'  artigianale,  con  specifico riferimento ai requisiti
dell'imprenditore  artigiano  e  dell'impresa  artigiana  di cui agli
articoli  8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002, nonche'
la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attivita'.
    2.  Le denunce di modificazione e di cancellazione per cessazione
dell'attivita'  o  per perdita dei requisiti devono contenere i dati,
gli  elementi e la documentazione relativi all'impresa artigiana, con
riferimento   ai   fatti  modificativi  od  estintivi  incidenti  sui
requisiti  di cui agli articoli 8, 9,10,11 e 12 della legge regionale
n. 12/2002.
    3.  La  domanda  di cui al comma 1 e le denunce di cui al comma 2
contengono  altresi'  la  richiesta, da parte degii aventi titolo, di
iscrizione, modificazione o cancellazione dagli elenchi previdenziali
ed  assistenziali  di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e alla
legge 4 luglio 1959, n. 463.
                              Art. 26.
                             Modulistica
    1.  La  domanda e le denunce di cui all'Art. 24, comma 1, nonche'
gli atti e la documentazione necessari sono presentati sulla base dei
modelli di cui all'allegato B annesso al presente regolamento.
    2.  La  domanda e le denunce di cui all'Art. 24, comma 1, nonche'
gli atti e la documentazione necessari, sono presentati anche per via
telematica   o  su  supporto  informatico,  secondo  quanto  previsto
dall'Art.  31,  comma  2,  della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dai
successivi decreti ministeriali. A tal fine i modelli di cui al comma
1,  possono essere riprodotti, con i necessari adattamenti, anche per
la   lettura  ottica  o  su  supporto  informatico  nonche'  mediante
procedure informatiche di compilazione e trasmissione.
    3.  Le  camere  di commercio sono autorizzate alla stampa ed alla
diffusione   dei   modelli   di   cui  all'Art.  24,  comma  1,  alla
predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto
informatico nonche' alla definizione delle procedure informatiche che
consentono di riprodurre i modelli stessi all'atto della compilazione
delle domande e denunce di cui all'Art. 24, comma 1.
    4.  I  modelli  di  cui  al  comma 1 possono essere riprodotti da
soggetti  privati,  anche  secondo  le modalita' di cui al comma 2, a
condizione  che  risultino  conformi, nel caso di modelli a stampa, a
quelli  allegati  al  presente  regolamento  e, nel caso di modalita'
informatiche,  alle  specifiche  tecniche predisposte dalle camere di
commercio e rinvenibili nel sito web delle medesime.
    5.  Per  la  compilazione  dei modelli di cui al comma 1, trovano
applicazione,  per  la  parte compatibile con la disciplina giuridica
del  settore  artigiano  di  cui  alla legge regionale n. 12/2002, le
istruzioni contenute nella circolare del 27 ottobre 1998, n. 3450/C.
                              Art. 27.
                        I s t r u t t o r i a
    1. La commissione procede all'istruttoria delle domande e denunce
di   cui  all'Art.  24,  comma  1,  verificando  la  sussistenza,  la
modificazione   o   la   perdita   dei  requisiti  richiesti  per  il
riconoscimento  della qualifica artigiana sulla base dei dati forniti
dall'impresa e della documentazione esibita.
    2.  La  verifica di cui al comma 1 puo' essere altresi' espletata
dai  componenti  della  commissione,  previa  autorizzazione  del suo
presidente,  mediante  l'effettuazione  di sopralluogo presso la sede
operativa   dell'impresa.   In   alternativa,   la  commissione  puo'
richiedere  al comune nel cui territorio e' ubicata la sede operativa
dell'impresa,  di  effettuare  l'istruttoria  di competenza, ai sensi
dell'Art. 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
    3. I comuni sono tenuti ad effettuare l'istruttoria di competenza
ed  a  comunicarne  gli  esiti entro il termine di venti giorni dalla
richiesta della commissione.
    4.  Qualora  la commissione ravvisi la necessita' di completare o
rettificare  le domande e denunce di cui all'Art. 24, comma 1, ovvero
di  integrare  la  documentazione,  invita  l'impresa  richiedente  a
completare  o  rettificare  le  stesse,  assegnando  un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni,  trascorso  inutilmente  il  quale, con
deliberazione  motivata,  rifiuta  la  domanda o la denuncia e ne da'
comunicazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
    5.  Le  norme  di  cui al presente articolo si applicano anche in
caso  di  procedimenti  di  iscrizione, modificazione o cancellazione
avviati  d'ufficio  dalla commissione di propria iniziativa ovvero su
iniziativa  di qualsiasi pubblica amministrazione, ai sensi dell'Art.
14, comma 6, della legge regionale n. 12/2002.
    6.   La  commissione  comunica  all'impresa  interessata  l'avvio
d'ufficio  dei  procedimenti  di  cui  al comma 5 entro il termine di
trenta  giorni  dall'avvio medesimo, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. L'impresa interessata ha facolta' di prendere visione
e  di estrarre copia della documentazione pervenuta alla commissione,
di  far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e di chiedere di
essere sentita.
    7.  Per l'istruttoria delle domande e denunce di cui all'Art. 24,
comma  1,  la commissione puo' costituire al proprio interno apposita
sottocommissione,  ai  sensi  dell'Art.  19,  comma  9,  della  legge
regionale n. 12/2002.
                              Art. 28.
                      Decisione e notificazione
    1.  La  commissione,  effettuata  l'istruttoria  delle  domande e
denunce  di  cui all'Art. 24, delibera le iscrizioni, modificazioni e
cancellazioni,   applicando  le  decorrenze  previste  dall'art.  13,
commi 6,  7  e  8  della  legge regionale n. 12/2002; qualora accerti
l'assenza   dei   requisiti   per   l'iscrizione,   modificazione   e
cancellazione dall'A.I.A., respinge domanda con decisione motivata.
    2.  La  notificazione  delle  deliberazioni di cui al comma 1, e'
fatta  all'impresa  interessata  entro  il termine di sessanta giorni
dalla  presentazione della relativa domanda. La mancata notificazione
entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.
    3.   Nel  caso  di  deliberazioni  di  diniego  odi  accoglimento
parziale,  la  notificazione  e' effettuata mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
    4.  La  commissione  puo' disporre d'ufficio, in ogni momento, di
propria   iniziativa  ovvero  su  iniziativa  di  qualsiasi  pubblica
amministrazione,   ai  sensi  dell'Art.  14,  comma  6,  della  legge
regionale   n.   12/2002,   le  iscrizioni,  le  modificazioni  e  le
cancellazioni dall'A.I.A. delle imprese artigiane nei confronti delle
quali   si   sia   verificata,   rispettivamente,   l'insorgenza,  la
modificazione   o   la   perdita   dei  requisiti  richiesti  per  il
riconoscimento della qualifica artigiana.
    5.  La  notificazione  delle  deliberazioni  di cui al comma 4 e'
fatta  all'impresa  interessata  mediante  raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il  termine  di trenta giorni dall'adozione della
deliberazione.
    6.  Le  deliberazioni  relative  all'iscrizione,  modificazione e
cancellazione  dall'A.I.A.,  adottate  su  domanda dell'interessato o
d'ufficio,  sono  comunicate  alle  competenti  sedi  degli  istituti
assicurativi,   previdenziali   ed  assistenziali  ed  alla  pubblica
amministrazione che ha avviato il procedimento.
                               Capo V
       Revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane
                              Art. 29.
                         Piano di revisione
    1.  Ogni  due  anni  le commissioni provinciali per l'artigianato
predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte
all'A.I.A.,  al  fine  di  verificare  il  mantenimento dei requisiti
artigianali in capo alle imprese medesime.
    2.  Il  piano di revisione deve comprendere un campione di almeno
il 10 per cento delle imprese iscritte all'A.I.A.
    3.  Per  lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti
la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative
alla  formazione  del  piano  di  revisione  di  cui  al  comma 1, la
commissione  si  avvale  dell'attivita' dell'ufficio di segreteria di
cui all'Art. 3, comma 2, della legge regionale n. 12/2002.
    4.  Per  lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti
gli  atti  di  accertamento  presso le imprese artigiane comprese nel
piano   di   revisione,   la  commissione  si  avvale  dell'attivita'
istruttoria  deicomuni,  ai  sensi dell'Art. 15, comma 3, della legge
regionale n. 12/2002.
    5.  L'ufficio  di segreteria della commissione fornisce ai comuni
ogni  informazione  di  carattere  tecnico-operativo  in  materia  di
revisione dell'A.I.A.
                              Art. 30.
                        Verbale di revisione
    1.   Entro   trenta  giorni  dalla  deliberazione  del  piano  di
revisione,  l'ufficio di segreteria della commissione invia ai comuni
l'elenco delle imprese su cui effettuare gli accertamenti, sulla base
di un modello di verbale predisposto dal medesimo ufficio.
    2. Il modello di verbale per l'effettuazione della revisione deve
contenere i seguenti dati:
      a) il comune che effettua l'accertamento;
      b) l'intestazione  «Verbale  di  accertamento  per la revisione
dell'albo delle imprese artigiane (Art. 15, legge regionale 22 aprile
2002, n. 12)»;
      c) la data di inizio dell'accertamento;
      d) nome e cognome dei verbalizzanti;
      e) generalita'    del    titolare   o   rappresentante   legale
dell'impresa revisionata;
      f) la  denominazione,  la sede legale, la posizione A.I.A. e le
eventuali unita' locali dell'impresa revisionata;
      g) il luogo di esercizio dell'attivita';
      h) l'attivita' principale esercitata;
      i) la   partecipazione  dell'imprenditore  artigiano  in  altre
imprese;
      l) il numero e la specificazione degli addetti nell'impresa;
      m) la  partecipazione  professionale e personale del titolare e
dei soci;
      n) il numero complessivo dei soci, la generalita' dei soci;
      o) per   i  consorzi,  societa'  consortili  e  cooperative  di
consorzi  e  societa'  consortili,  nome e cognome dei rappresentanti
legali, ragione sociale, sede legale e posizione A.I.A. delle imprese
consorziate;
      p) nome   e   cognome  del  titolare  o  rappresentante  legale
dell'impresa e relativa firma;
      q) timbro  del  comune,  firma  dei  verbalizzanti  e  data  di
conclusione dell'accertamento;
      r) eventuali     osservazioni     del     comune     sull'esito
dell'accertamento.
                              Art. 31.
                      Procedimento di revisione
    1.  I comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco
di  cui  all'Art.  30, comma 1, effettuano gli opportuni accertamenti
presso  le  imprese  artigiane  comprese nell'elenco stesso, ai sensi
dell'Art.  47, comma 4, della legge regionale n. 10/1988 e comunicano
all'ufficio  di  segreteria  della  commissione  i risultati raccolti
tramite i verbali di accertamento.
    2.  Gli  accertamenti  di cui al comma 1, da effettuarsi mediante
sopralluoghi  presso le imprese artigiane comprese nell'elenco di cui
all'Art.  30,  comma 1, hanno lo scopo di verificare il permanere dei
requisiti  di  legge  per  l'iscrizione  all'A.I.A  e  la sussistenza
effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato.
    3. Il comune e' tenuto ad indicare nel verbale di accertamento il
permanere o meno dei requisiti di cui al comma 2.
    4.  La  commissione,  acquisiti  i  dati dai comuni, delibera sul
mantenimento dell'iscrizione o sulla cancellazione dall'A.I.A.
    5.  La commissione, qualora ravvisi la perdita dei requisiti o la
cessazione  dell'attivita',  comunica all'impresa interessata l'avvio
del  procedimento  di  cancellazione  d'ufficio,  entro il termine di
trenta giorni dalla relativa deliberazione, mediante raccomandata con
avvisodi ricevimento.
    6.  In  caso  di  cancellazione dall'A.I.A. effettuata in sede di
revisione,  si  applicano  le  disposizioni  contenute all'Art. 16 ed
all'Art.  17,  comma  6,  della legge regionale n. 12/2002 nonche' le
disposizioni contenute all'Art. 27, comma 6 ed all'Art. 28, commi 5 e
6, del presente regolamento.
    7.  A  revisione ultimata, la commissione comunica alla direzione
regionale  del  lavoro  e  della  previdenza,  della  cooperazione  e
dell'artigianato  l'elenco delle imprese revisionate, con il relativo
esito.
                               Capo VI
                            Panificazione
                              Art. 32.
                        Giornate compensative
    1.  Le  giornate di apertura di cui all'Art. 38, comma 1, lettera
b)  ed  all'Art.  39  della  legge regionale n. 12/2002 devono essere
compensate  con  un  corrispondente  periodo  di chiusura in giornate
feriali.  La  compensazione non si applica per le aperture effettuate
nelle domeniche e nelle festivita' del mese di dicembre.
    2.  Il  titolare  o  il  legale  rappresentante  dell'impresa che
intende  avvalersi  della deroga all'obbligo di chiusura domenicale o
festiva   e'   tenuto   a  comunicare  al  comune  un  programma  con
l'indicazione,   per  ciascuna  giornata  di  apertura  domenicale  o
festiva,   delle   corrispondenti   giornate   di   chiusura  feriale
compensativa,  che devono essere effettuate entro un anno dall'ultima
giornata di apertura domenicale o festiva.
    3.  Il  programma  di  cui  al  comma 2 deve essere comunicato al
comune con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata
di  apertura  domenicale  o festiva. E' data facolta' alle imprese di
modificare  il  programma  di  chiusura  feriale compensativa, previa
comunicazione al comune.
    4.  Ciascuna  impresa  dovra'  esporre il programma comunicato al
comune ai sensi del comma 2.
    5.  Ai  sensi  dell'Art.  17,  comma  9, della legge regionale n.
12/2002,  a  coloro  che  non  osservano  la  chiusura nelle giornate
domenicali o festive o che violano le disposizioni di cui al presente
articolo in materia di giornate compensative, si applica una sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  Euro  258  a  Euro  1.291. In caso di
recidiva della violazione, e' disposta la chiusura del panificio fino
a un periodo massimo di quindici giorni.
                              Capo VII
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 33.
                  Utilizzo della nuova modulistica
    1.  I  modelli  di  cui  all'allegato  B) sono utilizzati decorsi
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    (Omissis).