(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
       Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12
    1.  Dopo  l'Art.  24  della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12
(norme  sulla  disciplina  della  coltivazione di cave e torbiere) e'
inserito il seguente:
    «Art.  24-bis.  -  1.  Ai fini di una miglior stabilizzazione dei
cantieri  sotterranei abbandonati di cave di ardesia, la Regione puo'
autorizzare   il   riempimento   dei  vuoti  mediante  l'utilizzo  di
componenti  limosi  derivanti dalle lavorazioni, anche secondarie, di
materiali   ardesiaci,   unitamente  al  prodotto  di  risulta  delle
escavazioni.
    2.  Nei  casi  in cui, per ragioni di accessibilita' del cantiere
sotterraneo,  risulti  impossibile effettuare il riempimento mediante
l'utilizzo  anche  del  prodotto  di  risulta delle escavazioni, puo'
autorizzarsi  il  solo utilizzo dei componenti limosi di cui al comma
1.
    3.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo e' rilasciata
agli  esercenti attivita' di cava o a coloro che esercitano attivita'
di   trasformazione   di   materiale   ardesiaco   che   abbiano   la
disponibilita'  delle zone interessate dal riempimento e ne individua
il responsabile.
    4. Il richiedente l'autorizzazione presenta idonea documentazione
attestante, in particolare, la precisa indicazione delle zone oggetto
di  riempimento  e  la  loro  disponibilita', e la relativa relazione
geologica.
    5.  Il  dirigente  competente  approva  i  modelli  di  domanda e
l'elenco della documentazione da allegare.
    6.  L'attivita' di gestione prevede apposito registro di carico e
scarico che dovra' indicare tipologia, quantita', provenienza e mezzo
di trasporto utilizzato.
    7. La cava oggetto dell'intervento deve essere resa inaccessibile
ai non addetti.
    8.  Alle  ipotesi  di  cui al presente articolo non si applica la
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e
conferimento  delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa   del   suolo   ed   energia)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.».