(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 1. Dopo l'Art. 24 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e' inserito il seguente: «Art. 24-bis. - 1. Ai fini di una miglior stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia, la Regione puo' autorizzare il riempimento dei vuoti mediante l'utilizzo di componenti limosi derivanti dalle lavorazioni, anche secondarie, di materiali ardesiaci, unitamente al prodotto di risulta delle escavazioni. 2. Nei casi in cui, per ragioni di accessibilita' del cantiere sotterraneo, risulti impossibile effettuare il riempimento mediante l'utilizzo anche del prodotto di risulta delle escavazioni, puo' autorizzarsi il solo utilizzo dei componenti limosi di cui al comma 1. 3. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' rilasciata agli esercenti attivita' di cava o a coloro che esercitano attivita' di trasformazione di materiale ardesiaco che abbiano la disponibilita' delle zone interessate dal riempimento e ne individua il responsabile. 4. Il richiedente l'autorizzazione presenta idonea documentazione attestante, in particolare, la precisa indicazione delle zone oggetto di riempimento e la loro disponibilita', e la relativa relazione geologica. 5. Il dirigente competente approva i modelli di domanda e l'elenco della documentazione da allegare. 6. L'attivita' di gestione prevede apposito registro di carico e scarico che dovra' indicare tipologia, quantita', provenienza e mezzo di trasporto utilizzato. 7. La cava oggetto dell'intervento deve essere resa inaccessibile ai non addetti. 8. Alle ipotesi di cui al presente articolo non si applica la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.».