(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Abrogazione 1. Il comitato regionale di controllo di cui all'Art. 128 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I capi I e III della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali) sono abrogati. 3. I controlli regionali sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e sugli atti degli enti di gestione di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitati dalle strutture regionali competenti. 4. I servizi di consulenza di cui all'Art. 129 del decreto legislativo n. 267/2000 sono esercitati dalle competenti strutture della giunta regionale. 5. Ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge o di regolamento al soppresso comitato regionale di controllo e' esercitata dalle competenti strutture della giunta regionale.