(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                             Abrogazione
    1.  Il  comitato  regionale  di controllo di cui all'Art. 128 del
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento   degli   enti  locali)  e'  soppresso  a  far  data
dall'entrata in vigore della presente legge.
    2.  I  capi  I  e III della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17
(disciplina   dei  controlli  sugli  atti  degli  enti  locali)  sono
abrogati.
    3.  I  controlli regionali sugli atti delle Istituzioni pubbliche
di  assistenza  e  beneficenza  (I.P.A.B.) e sugli atti degli enti di
gestione di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino
delle  aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, sono
esercitati dalle strutture regionali competenti.
    4.  I  servizi  di  consulenza  di  cui  all'Art. 129 del decreto
legislativo  n.  267/2000  sono esercitati dalle competenti strutture
della giunta regionale.
    5.  Ogni  altra funzione attribuita da disposizioni di legge o di
regolamento   al   soppresso   comitato  regionale  di  controllo  e'
esercitata dalle competenti strutture della giunta regionale.