(Pubblicata nel suppl. ord.. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   Regione,  in  attuazione  dei  principi  costituzionali
enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione, nel
rispetto della normativa statale vigente e nelle more dell'emanazione
di  una disciplina organica dello Stato in materia, interviene con la
presente  legge  al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza e la
diffusione del fenomeno del «mobbing» nei luoghi di lavoro.
    2.  La  Regione  individua nella crescita e nello sviluppo di una
cultura  del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le
componenti  del  mondo  del  lavoro  gli elementi fondamentali per il
raggiungimento  delle finalita' indicate al comma 1 e per un ottimale
utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro.