(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  riconoscendo  la  funzione sociale svolta dagli
ordini   e   dai  collegi  professionali,  quali  enti  pubblici  che
contribuiscono  a  tutelare  i  cittadini attraverso un'azione tesa a
garantire  la  capacita'  professionale degli iscritti ed il migliore
esercizio   delle   professioni,   promuove   un   costante  rapporto
collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza
e la qualita' dei servizi di competenza regionale.