(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti pubblici che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un'azione tesa a garantire la capacita' professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualita' dei servizi di competenza regionale.