(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove, attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale con le autonomie locali, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente udii ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni. e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'Art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate dalla presente legge.