(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire
l'inserimento  o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in
condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i rischi
di  emarginazione e di esclusione sociale, promuove, attraverso forme
associative,  di  accordo  e di intesa istituzionale con le autonomie
locali,  la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in
attivita'  socialmente udii ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo  28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni. e modifiche della
disciplina  dei lavori socialmente utili, a norma dell'Art. 45, comma
2,  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144), e delle altre categorie
svantaggiate di lavoratori individuate dalla presente legge.