(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione
                   Lazio n. 23 del 20 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e
                        successive modifiche
    1.  Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre
1990, n. 87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:
    «9-bis.  In  deroga  al  divieto  di cui al comma 8, le province,
anche  ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare
i  titolari  di licenza di pesca all'esercizio, nei rispettivi ambiti
territoriali,   della  pesca  sportiva  con  bilancio  di  dimensioni
superiori a m 1,50 per lato, alle seguenti condizioni:
      a) la bilancia di dimensioni superiori a m 1,50 per lato:
        1) puo' essere utilizzata nelle sole acque principali;
        2)  il  lato o diametro della rete non deve superare un terzo
della  larghezza  dello  specchio  d'acqua al momento dell'emersione,
misurato a livello medio di bassa marea;
        3)  deve  essere opportunamente distanziata da altri impianti
simili  nel  rispetto  delle  norme  in  materia di pesca, ambiente e
navigazione  e,  comunque,  collocato  a  non meno di 500 metri dagli
impianti stessi;
      b) il  lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a
m. 1,50  per  lato non puo' superare i 5 metri e il lato della maglia
della rete non puo' essere inferiore a 50 millimetri;
      c) e'  consentito  al  centro un quadrato di rete di superficie
pari  ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30
millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6
di  quella  precedente  con  larghezza  minima  della  maglia  di  25
millimetri;
      d) e'  vietato  l'uso  di  fonte luminosa per attirare il pesce
quando  la  rete  e'  posata  e  durante  le  operazioni di pesca, ad
esclusione del momento della raccolta del pescato.
    9-ter.  Le  province  stabiliscono,  con apposito regolamento, le
modalita'  per  il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della
pesca  sportiva  con  bilancio  di dimensioni superiori a m. 1,50 per
lato   ed  eventuali  ulteriori  prescrizioni  o  limitazioni  d'uso.
L'autorizzazione ha la durata di cinque anni».