(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche 1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti: «9-bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all'esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m 1,50 per lato, alle seguenti condizioni: a) la bilancia di dimensioni superiori a m 1,50 per lato: 1) puo' essere utilizzata nelle sole acque principali; 2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d'acqua al momento dell'emersione, misurato a livello medio di bassa marea; 3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi; b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non puo' superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non puo' essere inferiore a 50 millimetri; c) e' consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri; d) e' vietato l'uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete e' posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato. 9-ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d'uso. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni».