(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30
                           settembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  I  comuni  del  Lazio  hanno  la  facolta', nell'ambito della
propria  competenza  territoriale, di istituire un fascicolo per ogni
fabbricato  esistente  o di nuova costruzione, cosi' come previsto al
comma 2.
    2.  Con  la presente legge, la Regione, considerata la necessita'
di  conoscere  lo  stato  conservativo  del  patrimonio  edilizio, di
provvedere  alla  individuazione  di  situazioni a rischio relative a
fabbricati  pubblici  e privati e di programmare eventuali interventi
di  ristrutturazione  e  di manutenzione degli stessi, onde prevenire
rischi  di  eventi calamitosi, istituisce il fascicolo del fabbricato
per  ogni costruzione esistente o di nuova realizzazione, sia privata
che  pubblica, nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente
dalla destinazione funzionale.
    3.  Il  fascicolo  del  fabbricato deve assicurare, di norma, una
conoscenza  completa  dei  fabbricati a partire dall'epoca della loro
costruzione,  riportando  tutte  le  modificazioni  e gli adeguamenti
eventualmente introdotti.