(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, salvo quanto disciplinato dalla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, riconosce ed incentiva, anche in attuazione del principio di sussidiarieta', i mercati delle qualita' al fine di sviluppare il commercio al dettaglio su aree pubbliche e tutelare il consumatore.