(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  La  Regione,  salvo quanto disciplinato dalla legge regionale
18 novembre  1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e
successive modifiche, riconosce ed incentiva, anche in attuazione del
principio  di  sussidiarieta',  i  mercati  delle qualita' al fine di
sviluppare  il commercio al dettaglio su aree pubbliche e tutelare il
consumatore.