(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Garante dell'infanzia 1. E' istituito presso il consiglio regionale del Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di eta'. 2. Il garante svolge la propria attivita' in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.