(Pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 7 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Garante dell'infanzia

    1.  E'  istituito  presso  il  consiglio  regionale  del Lazio il
garante  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  seguito  denominato
garante,  al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione dei diritti
riconosciuti alle persone minori di eta'.
    2.  Il  garante  svolge la propria attivita' in piena autonomia e
con  indipendenza  di  giudizio  e valutazione e non e' sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.