(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30
                           novembre 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
    1.  L'accesso  ai  contributi,  previsti dalla legge regionale n.
10/2002,  e'  riservato  alle madri i cui figli frequentano le scuole
dell'infanzia e che versano in una delle seguenti condizioni:
      a) «disoccupate  di  lunga durata» e cioe' madri che, dopo aver
perso  un  posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo,
sono alla ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi;
      b) «inoccupate  di  lunga durata» e cioe' madri che, senza aver
precedentemente  svolto un'attivita' lavorativa, sono alla ricerca di
un'occupazione da piu' di dodici mesi;
      c) «in  reinserimerno  lavorativo»  e  cioe'  madri  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
      d) madri  lavoratrici  di  cui all'Art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 10/2002.
    2.  Le  madri  di  cui  al  comma  1  ed  i  loro  figli, ai fini
dell'accesso  ai  contributi  devono essere stabilmente residenti nel
Lazio.