(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30 novembre 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. L'accesso ai contributi, previsti dalla legge regionale n. 10/2002, e' riservato alle madri i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia e che versano in una delle seguenti condizioni: a) «disoccupate di lunga durata» e cioe' madri che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi; b) «inoccupate di lunga durata» e cioe' madri che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi; c) «in reinserimerno lavorativo» e cioe' madri che, gia' precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; d) madri lavoratrici di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2002. 2. Le madri di cui al comma 1 ed i loro figli, ai fini dell'accesso ai contributi devono essere stabilmente residenti nel Lazio.