(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38,
come  modificato  dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dalla
               legge regionale 6 settembre 2001, n. 24
    1.  Il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'Art. 33 della legge
regionale 38/1999, come modificato dalla legge regionale n. 10/2001 e
dalla legge regionale n. 24/2001, e' abrogato.
    2.  Al  comma  5 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le
parole:   «o   degli   indirizzi  della  pianificazione  territoriale
provinciale», sono soppresse.
    3.  Al  comma  6 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le
parole:  «o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale
provinciale», sono soppresse.
    4.  Al  comma  7 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le
parole:   «o   degli,  indirizzi  della  pianificazione  territoriale
provinciale», sono soppresse.
    5.  Al  comma  8 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le
parole: «o di conformita»., sono soppresse.
    6.  Al  comma  9 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le
parole   «o   agli   indirizzi   della   pianificazione  territoriale
provinciale», sono soppresse.