(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'Art. 33 della legge regionale 38/1999, come modificato dalla legge regionale n. 10/2001 e dalla legge regionale n. 24/2001, e' abrogato. 2. Al comma 5 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse. 3. Al comma 6 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse. 4. Al comma 7 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o degli, indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse. 5. Al comma 8 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o di conformita»., sono soppresse. 6. Al comma 9 dell'Art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole «o agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse.