(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 46 del 15 novembre 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  La  lettera  a.2  del  comma 4 dell'Art. 1 del regolamento n.
3/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' sostituita:
    «a.2.  apertura  o  appliamento  di  grandi  strutture di vendita
mediante  la  concentrazione  o  l'accorpamento  di  esercizi  attivi
all'atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo
comune  ai  sensi della legge n. 426/1971, aventi le dimensioni delle
medie  strutture di vendita ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo n. 114/1998.
    La  domanda  deve  essere  accompagnata  da un atto di impegno di
reimpiego  di  coloro  clte hanno esercitato l'attivita' di vendita e
dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
      1)  per coloro che hanno esercitato l'attivita' di vendita fino
al  rilascio  dell'autorizzazione  richiesta ai sensi dell'Art. 9 del
decreto legislativo n. 114/1998;
      2) per i dipendenti fino all'attivazione della grande struttura
di vendita.
    Gli  operatori  che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l'azienda o
singoli   rami   d'azienda   al   fine  di  consentire  l'apertura  o
l'ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una
nuova  attivita'  dopo  il  rilascio  della  autorizzazione  ai sensi
dell'Art.  9  del  decreto  legislativo n. 114/1998, e la contestuale
revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi».