(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La lettera a.2 del comma 4 dell'Art. 1 del regolamento n. 3/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' sostituita: «a.2. apertura o appliamento di grandi strutture di vendita mediante la concentrazione o l'accorpamento di esercizi attivi all'atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge n. 426/1971, aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998. La domanda deve essere accompagnata da un atto di impegno di reimpiego di coloro clte hanno esercitato l'attivita' di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti: 1) per coloro che hanno esercitato l'attivita' di vendita fino al rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'Art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998; 2) per i dipendenti fino all'attivazione della grande struttura di vendita. Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire l'apertura o l'ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attivita' dopo il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'Art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi».