(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina il controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della giunta, come previsto dall'Art. 27, comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ammette la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici solo se previste da norme di legge o di regolamento. 2. Le norme di seguito esposte sono rivolte: a) al personale in servizio presso la giunta regionale; b) ai visitatori abituali; e) al personale delle ditte appaltatrici; d) ai visitatori occasionali.