(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Partecipazioni azionarie 1. Ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, la giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni della societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.», con sede in Trento, fino alla concorrenza di Euro 14.800.000,00 e all'onere si fara' fronte mediante utilizzo dell'avanzo dell'esercizio precedente.