(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1); Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 20-8335 del 3 febbraio 2003; Emana Art. 1. F i n a l i t a 1. Al fine di perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali) e in particolare quelli stabiliti all'Art. 1, primo comma, la Regione Piemonte attua una politica di sostegno indirizzata a interventi di recupero, trasformazione e ammodernamento di sedi e ad attivita' culturali e dello spettacolo, anche attraverso il riutilizzo e l'adattamento di strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.