(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del
                          13 febbraio 2003)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n.1);
    Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 20-8335 del
3 febbraio 2003;
                                Emana
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a

    1.  Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi definiti dalla legge
regionale  28 agosto  1978  n.  58  (promozione  della tutela e dello
sviluppo  delle  attivita'  e  dei  beni  culturali) e in particolare
quelli  stabiliti  all'Art. 1, primo comma, la Regione Piemonte attua
una  politica  di  sostegno  indirizzata  a  interventi  di recupero,
trasformazione  e  ammodernamento  di sedi e ad attivita' culturali e
dello  spettacolo,  anche attraverso il riutilizzo e l'adattamento di
strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.