(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernente la
«Disciplina   dei   rapporti   tra  le  istituzioni  pubbliche  e  le
organizzazioni  di  volontariato»  ed,  in  particolare, l'Art. 8 che
autorizza  l'amministrazione  regionale  a  concedere  contributi per
iniziative   finalizzate   alla   promozione   della   cultura  della
solidarieta'  ed  all'orientamento,  alla formazione ed aggiornamento
dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontanato;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2000,  n. 7 concernente il
«Testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto d'accesso»;
    Visto  il  «Regolamento  per la concessione dei contributi di cui
all'Art.  8  della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche
ed  integrazioni,  per  iniziative  finalizzate alla promozione della
cultura  della  solidarieta'  ed all'orientamento, alla formazione ed
aggiornamento  dei  volontari»,  approvato con decreto del presidente
della Regione n. 010/Pres. del 22 gennaio 2001;
    Ravvisata   l'opportunita'  di  effettuare  alcune  modifiche  al
predetto  regolamento,  al  fine di ampliare i criteri di valutazione
dei   progetti   presentati  dalle  associazioni  e  di  favorire  il
finanziamento di un maggior numero dei progetti stessi;
    Ritenuto   di   approvare   dette   modifiche  secondo  il  testo
predisposto dal servizio autonomo del volontariato;
    Sentito  il  comitato  regionale del volontariato che ha espresso
parere  favorevole  nella seduta dell'11 dicembre 2002 in merito alle
medesime;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  55 del
14 gennaio 2003;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche al «Regolamento per la concessione
dei  contributi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e
successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla
promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla
formazione  ed  aggiornamento  dei  volontari», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entrera'  in  vigore  dalla data di pubblicazione
medesima.
      Trieste, 22 gennaio 2003
                                TONDO