(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          Norme relative al sistema delle autonomie locali
    1.  All'Art.  3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002,
n. 3, (legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le
seguenti  parole:  «Si  applicano  le  disposizioni di cui al comma 5
dell'Art.  2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n 13, convertito
in legge dall'Art. 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.».
    2.  Il  comma  44  dell'Art.  3  della  legge regionale 3/2002 e'
sostituito dal seguente:
    «44.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 43 l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata a concedere incentivi ai comuni, affinche'
si  dotino  in  via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio
civico.  Le  domande  possono  essere presentate dai comuni singoli o
associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.»;
    3.  Il  comma  46  dell'Art.  3  della  legge regionale 3/2002 e'
sostituito dal seguente:
    «46.  Con  regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le
modalita' per la concessione degli incentivi di cui al comma 44».
    4.  In  via  di  interpretazione  autentica  del  disposto di cui
all'Art.  3,  comma  14,  della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13
(Disposizioni  collegate  alla legge finanziaria 2002), l'abrogazione
prevista  nel  secondo  periodo  deve intendersioperata nei confronti
delle sole norme della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme
in  materia di indennita' agli amministratori locali), in contrasto o
sostituite dalla, disciplina di cui all'Art. 3, comma 13, della legge
regionale   l3/2002,   e,   in   particolare,   degli  articoli  1,2,
3,4,5,6,7,8,9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell'Art. 22.