(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto in particolare l'Art. 62 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane, contributi non superiori all'80% della spesa ammissibile finalizzata a favorire la continuita' dell'impresa artigiana; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e, in particolare, l'Art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 52 del 14 gennaio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione di contributi finalizzati a favorire la continuita' dell'impresa artigiana», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 gennaio 2003 TONDO