(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 12 del 6 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la
salute  dei cittadini, promuove il consumo di prodotti agroalimentari
da   agricoltura   biologica,  da  agricoltura  integrata,  tipici  e
tradizionali,  con  particolare  riguardo  a  quelli  provenienti  da
aziende in possesso di certificazione etica, nelle mense scolastiche,
ed universitarie, nonche' nelle refezioni ospedaliere per i degenti e
promuove programmi di educazione alimentare.
    2. Ai fini della presente legge si intendono:
      a) per  i  prodotti  agroalimentari da agricoltura biologica, i
prodotti  ottenuti  con  tecniche di agricoltura biologica cosi' come
stabilito  dal  regolamento  CEE  n.  2092/1991  del consiglio del 24
giugno  1991 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento
CEE n. 1804/1999 del consiglio, del 19 luglio 1999;
      b) per  prodotti  da  agricoltura integrata i prodotti ottenuti
con  tecniche  di produzione integrata ai sensi della legge regionale
15 aprile  1999,  n.  25  (Norme  per  la valorizzazione dei prodotti
agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e
tutela contro la pubblicita' ingannevole);
      c) per    prodotti    tipici   i   prodotti   certificati   DOP
(denominazione  d'origine  protetta)  e  IGP  (indicazione geografica
protetta) di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio, del
14 luglio 1992 e i prodotti con attestazione di specificita' ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2082/1992 del consiglio, del 14 luglio 1992;
      d) per  prodotti tradizionali, i prodotti di cui all'Art. 8 del
decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di  contenimento  dei  costi  di  produzione  e  per il rafforzamento
strutturale  delle imprese agricole, a norma dell'Art. 55, commi 14 e
15,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449)  e  relativi  decreti
ministeriali attuativi;
      e) per "certificazione etica" la certificazione SA 8000 (Social
Account)  definita nell'ottobre 1997 dalla SAI (Social Accountability
International)  attestante  il comportamento socialmente responsabile
dell'azienda certificata e rilasciata da uno degli organismi revisori
di certificazione abilitato dalla SAI.