(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 13 del 19 giugno 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 12 del 2001
    1. L'Art. 3 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina
dell'attivita' contrattuale regionale) e' sostituito dal seguente:
    "Art.   3(Programma   dell'attivita'   contrattuale).   -  1.  Lo
svolgimento   dell'attivita'   contrattuale   si   ispira  al  metodo
dell'effettivo coordinamento e della programmazione delle forniture e
dei servizi.
    2.  La  giunta  regionale  e  gli  organi  competenti degli altri
soggetti  di  cui  all'Art. 2 deliberano, entro quarantacinque giorni
dall'inizio  dell'esercizio finanziario, il proprio programma annuale
dei  contratti,  relativo all'acquisizione di forniture e servizi con
esclusione di quelli di acquisire in economia ai sensi dell'Art. 22.
    3.  Il  programma,  aggiornato  periodicamente, contiene l'elenco
delle  forniture  e  dei  servizi  di  cui  si prevede l'acquisizione
nell'esercizio  di  riferimento,  raggruppati  per  settori omogenei,
internamente   suddiviso  a  seconda  che  gli  appalti  da  affidare
rientrino  o  meno  nelle  soglie  di  applicazione  delle  normative
europee,  con  indicazione  dell'importo presunto, dei tempi previsti
per avvio della procedura e delle strutture competenti.
    4.  Il programma approvato dalla giunta regionale e' trasmesso al
consiglio  regionale  ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione  Toscana.  Della  pubblicazione  e dato avviso nella Gazzetta
ufficiale  della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione
nazionale  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'Art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 aprile  1994,  n.  573 (regolamento
recante   norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario
    5.  Se  circostanze  imprevedibili rendono necessario avviare una
procedura  contrattuale  non  prevista nel programma e urgenza non ne
consente  il  previo  adeguamento,  il  dirigente  di  cui all'Art. 4
provvede  con  atto  motivato  all'avvio  della  procedura  e  ne da'
contestuale  comunicazione  alla struttura organizzativa della giunta
regionale competente in materia di contratti.
    6.  Entro  novanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario,
la  struttura  organizzativa  della  giunta  regionale  competente in
materia  di  contratti  predispone  l'elenco  dei contratti stipulati
nell'esercizio precedente da inviarsi al consiglio regionale, nonche'
una  relazione  sull'attivita'  contrattuale  svolta che illustra tra
altro  i  risultati  conseguiti,  il  grado  di soddisfacimento delle
esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi".