(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 19 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 12 del 2001 1. L'Art. 3 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attivita' contrattuale regionale) e' sostituito dal seguente: "Art. 3(Programma dell'attivita' contrattuale). - 1. Lo svolgimento dell'attivita' contrattuale si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento e della programmazione delle forniture e dei servizi. 2. La giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all'Art. 2 deliberano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il proprio programma annuale dei contratti, relativo all'acquisizione di forniture e servizi con esclusione di quelli di acquisire in economia ai sensi dell'Art. 22. 3. Il programma, aggiornato periodicamente, contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione delle normative europee, con indicazione dell'importo presunto, dei tempi previsti per avvio della procedura e delle strutture competenti. 4. Il programma approvato dalla giunta regionale e' trasmesso al consiglio regionale ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Della pubblicazione e dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 573 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario 5. Se circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma e urgenza non ne consente il previo adeguamento, il dirigente di cui all'Art. 4 provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne da' contestuale comunicazione alla struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti. 6. Entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, la struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti predispone l'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente da inviarsi al consiglio regionale, nonche' una relazione sull'attivita' contrattuale svolta che illustra tra altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi".