(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 5 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 9 della legge regionale n. 37 del 1999 1. L'Art. 9 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 37 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996) e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Ricorsi). - 1. Le sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento emesso dalla struttura regionale competente. 2. Avverso l'atto contestuale di accertamento e irrogazione delle sanzioni, il contribuente puo' presentare: a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione tributaria competente; b) entro il termine di venti giorni dalla notifica, deduzioni difensive al dirigente regionale che ha emanato l'atto, il quale puo' procedere in via di autotutela all'annullamento o alla modifica dello stesso. La presentazione delle deduzioni difensive non interrompe il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 luglio 2002 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2002.