(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del
                           5 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifica dell'Art. 9 della legge regionale n. 37 del 1999
    1.   L'Art.  9  della  legge  regionale  1  luglio  1999,  n.  37
(disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n.
60/1996) e' sostituito dal seguente:
    "Art.  9 (Ricorsi). - 1. Le sanzioni per violazioni in materia di
tasse  automobilistiche sono irrogate con atto contestuale all'avviso
di accertamento emesso dalla struttura regionale competente.
    2. Avverso l'atto contestuale di accertamento e irrogazione delle
sanzioni, il contribuente puo' presentare:
      a) entro  il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso
alla commissione tributaria competente;
      b) entro  il  termine di venti giorni dalla notifica, deduzioni
difensive al dirigente regionale che ha emanato l'atto, il quale puo'
procedere in via di autotutela all'annullamento o alla modifica dello
stesso.  La presentazione delle deduzioni difensive non interrompe il
termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 26 luglio 2002

                               MARTINI
La presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 23 luglio 2002.