(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del
                          24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Modifiche dell'Art. 34-bis
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 34-bis della legge regionale 17 maggio
1994,  n.  14,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, dopo le
parole  «per  la  fauna  selvatica»  sono aggiunte le seguenti «o gli
Istituti  riconosciuti  a  livello  regionale  quale  tra  gli  altri
l'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche
costituito ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale n. 14/1994».
    2.  Al comma 1, lettera a) dell'art. 34-bis della legge regionale
n.  14/1994,  dopo la parola «deroga», sono aggiunte le seguenti «tra
quelle indicate al comma 1-bis.».
    3.  Dopo  il  comma  1  dell'Art. 34-bis della legge regionale n.
14/1994, e' aggiunto il seguente comma:
    «1-bis.  Il  prelievo  in  deroga,  al  sensi  del  comma  1,  e'
consentito  per  le  seguenti specie e con i mezzi di cui all'Art. 13
della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
      a) storno,   passero,   passera   mattugia   e  cormorano,  con
riferimento  alle  ipotesi  previste dall'Art. 9, comma 1, lettera a)
della direttiva 79/409/CEE;
      b) fringuello,  con riferimento alle ipotesi previste dall'Art.
9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 16 dicembre 2002
                             LORENZETTI