(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del
                          24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura
per  lo  sviluppo  integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il
mantenimento  delle  popolazioni  nelle  zone  svantaggiate,  per  la
creazione  di maggior  valore  aggiunto  della  produzione  e  per il
miglioramento    della   competitivita'   delle   imprese   agricole,
agroalimentari   e   forestali,   di   seguito   denominati  «sistema
produttivo»,  attraverso  l'orientamento  alla qualita' dei prodotti,
alla  sicurezza  dei  processi produttivi, alla multifunzionalita' ed
alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonche' alla
difesa  dello  stesso  con  il mantenimento dell'impresa agricola sul
territorio.
    2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti
e  delle  attivita'  che  concorrono  alla qualificazione del sistema
produttivo ed al rafforzamento delle capacita' imprenditoriali.
    3.  L'insieme  dei  soggetti  e'  costituito  dagli  enti,  dagli
organismi  e  dalle  imprese  che  concorrono  alla  formazione della
offerta e della domanda dei servizi.
    4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attivita':
      a) studio,    ricerca,   sperimentazione   e   collaudo   della
innovazione, di interesse regionale;
      b) informazione;
      c) assistenza e consulenza alle imprese;
      d) animazione   socio-economica  per  lo  sviluppo  agricolo  e
rurale;
      e) trasferimento     della     innovazione    tecnologica    ed
organizzativa;
      f) aggiornamento dei tecnici.