(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitivita' delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati «sistema produttivo», attraverso l'orientamento alla qualita' dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalita' ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonche' alla difesa dello stesso con il mantenimento dell'impresa agricola sul territorio. 2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attivita' che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacita' imprenditoriali. 3. L'insieme dei soggetti e' costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi. 4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attivita': a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale; b) informazione; c) assistenza e consulenza alle imprese; d) animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale; e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa; f) aggiornamento dei tecnici.