(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      51 del 26 novembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge disciplina le funzioni e l'organizzazione
del  personale  volotnario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco,
di  cui  all'art.  5,  comma  1, lettera b), della legge regionale 19
marzo  1999,  n.  7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione
Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n.
45  (Riforma  dell'organizzazione dell'ammmistrazione regionale della
Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).