(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 26 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale volotnario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'ammmistrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).