(Pubblicata  nel  supplemento  straord.n.  1  al Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 4 del 1° marzo 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Calabria con la presente legge intende concorrere
allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi nel settore agricolo, di seguito denominati confidi.
    2.  Per  i  fini  di  cui al comma 1, la giunta regionale concede
contributi:
      a) per favorire la costituzione e l'operativita' dei confidi;
      b) per  l'integrazione  del  patrimonio di garanzia o dei fondi
rischi   dei  confidi,  destinati  alla  prestazione  di  garanzie  e
finanziamenti bancari concessi a imprese agricole socie;
      c) per   il   concorso   nel   pagamento  degli  interessi  sui
finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai confidi.