(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 12 marzo 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto in particolare l'Art. 55 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento; Visto inoltre l'Art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalita' d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'Art. 55; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 234 del 3 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 febbraio 2003 TONDO